Sezioni

Sezioni

08 gennaio 2024

La corte di cassazione offre oscuri chiarimenti in tema di pene sostitutive.




Con la sentenza n. 43848 (pubblicata il 31.10.23), la seconda sezione della corte di cassazione ha offerto alcune precisazioni in tema di pene sostitutive (provvedimento al link).

Nel caso di specie, la corte di appello di Bari, post introduzione delle pene sostitutive, aveva confermato una pena detentiva non superiore ad anni 4, irrogata antecedentemente alla riforma. Tuttavia i giudici distrettuali non avevano dato alcun avviso, ex art. 545 bis c.p.p., né avevano in ordine a tale omissione.

A fronte di ciò, la difesa aveva interposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 545 bis c.p.p..

La corte ha rigettato il ricorso.

Al riguardo i giudici della nomofilachia hanno osservato che l’avviso di cui alla norma censurata presuppone una delibazione positiva in ordine alla ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena, oltre quello del quantum di pena irrogata. Pertanto l’omesso avviso di per sé non comporta alcuna nullità.

Nondimeno il giudice <<potrà spiegare le ragioni del mancato esercizio del suo potere ufficioso in sentenza>> .

A fronte di ciò, l’imputato, se vorrà valersi della pena sostitutiva, sarà tenuto ad impugnare il relativo punto della sentenza, giusta i limiti cognitivi di cui all’art. 597 I co. c.p.p..

Con riguardo alla disciplina transitoria, la corte di cassazione ha peraltro specificato, che per gli appelli già pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella, l’istanza tesa alla sostituzione dovrà essere introdotta attraverso modalità compatibili col rito delle impugnazioni, e quindi, al più tardi, con le conclusioni.

Da quanto sopra scaturisce che il mancato avviso, ex art. 545 bis c.p.p., ad opera del giudice di appello, può integrare una nullità soltanto ove l’appellante abbia sollecitato l’applicazione di una pena sostitutiva e la corte non abbia fornito una risposta al riguardo.

<<Su questa falsariga- ad avviso dei supremi giudici- altro recente arresto di questa Corte… ha incidenter tantum affermato che anche a volere individuare in tale omesso avviso una nullità, si tratterebbe comunque di nullità a regime intermedio>>, da eccepire immediatamente dopo la lettura del dispositivo.

Forse tenendo presente tale arresto, la Corte nelle battute conclusive della sentenza, dopo aver ribadito che la difesa può censurare l’omesso avviso soltanto ove avesse già invocato la sostituzione della pena e il giudice nulla abbia detto nella motivazione sul rigetto della richiesta, ha aggiunto che la censura potrà pure muoversi nel caso in cui la difesa <<abbia fatto constatare a verbale tale omissione, sollecitando la Corte a fissare l’udienza di rinvio per la valutazione dei presupposti necessari per l’applicazione della misura sostitutiva>>, dovendosi altrimenti ritenersi intervenuta  acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa.

Applicando i superiori principi al caso scrutinato, si è rilevato che l’imputato e il suo difensore, pur presenti alla lettura del dispositivo, dinanzi al silenzio serbato dal collegio, non hanno sollecitato <<l’esercizio dei poteri ufficiosi della Corte (di appello)>> né la difesa- hanno sottolineato i supremi giudici- aveva invocato, nel corso del giudizio, l’applicazione di una sanzione sostituiva.

Complessivamente la motivazione appare poco perspicua.

Invero la corte sembra tenere insieme due schemi concettuali contraddittori. Infatti, se l’omesso avviso sottende una previa valutazione negativa sulla ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena, è evidente che nulla potrà pretendersi dalla difesa all’atto della lettura del dispositivo, potendo la stessa dolersi dell’erronea valutazione del giudice soltanto dopo averne letto le motivazioni. Ovviamente in tale evenienza la nullità non potrà che eccepirsi con l’impugnazione.

Diversamente, l’obbligo della difesa di dolersi immediatamente del silenzio del giudice presuppone che, a fronte di una pena non superiore a 4 anni, il decidente debba limitarsi a dare l’avviso di cui all’art. 545 bis e quindi aprire una fase contraddittoria sulla ricorrenza di ogni ulteriore requisito. In tal caso la nullità dovrà essere eccepita immediatamente.