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30 gennaio 2024

Nomina e memorie difensive non indicate in sentenza? Nessuna nullità e ricorso inammissibile (?!)

Con apposito ricorso, il difensore segnalava che nel fascicolo processuale e nella sentenza di appello non si rinveniva traccia né della sua nomina  in sostituzione del precedente difensore, né del deposito delle sue conclusioni scritte. Il ricorrente sottolineava che nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata non vi erano richiami di alcun tipo alla memoria, sì da lasciar desumere che i giudici l'avessero valutata. Nell'impugnazione si precisava ancora che la sostituzione del difensore era annotata a mano soltanto sul verbale precompilato di udienza (cartolare), ove pure si dava atto delle conclusioni della difesa nonché del mancato deposito di quelle del Procuratore generale.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (Cass. Sez. 2 Num. 2004 Anno 2024).

Riguardo all' acquisizione al fascicolo processuale delle nomina e della memoria difensiva, la Corte ha richiamato il contenuto del verbale dell'udienza di discussione che è atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso. 

Per ciò che attiene alla mancata indicazione, in sentenza, del nuovo difensore e delle sue conclusioni scritte, si tratterebbe di mera irregolarità, se del caso emendabile mediante la correzione di errore materiale

Così qualificata la violazione in cui sono incorsi i giudici territoriali, la Corte ha osservato che <<peraltro, il giudice dell'impugnazione ben può disattendere persino un motivo di impugnazione, quando le riflessioni difensive siano incompatibili con l'impianto motivazionale e con le sue premesse essenziali, senza che ciò dia luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., (cfr. ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). D'altronde, la manifesta illogicità della motivazione presupporrebbe che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02)>>.

Ma, hanno concluso i giudici di legittimità, <<nel caso di specie, non sono stati neppure indicati i passaggi logici che sarebbero inficiati dal supposto mancato esame degli atti difensivi>>. (sentenza al link)

In sostanza, dunque, a fronte della mancata menzione dei propri scritti difensivi toccherà al difensore ricorrente dimostrare non soltanto la circostanza, ma anche i passaggi logici della sentenza inficiati da quel mancato esame.