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23 gennaio 2024

Ricorso inammissibile perché intempestivo, ma i conti erano sbagliati. La procedura de plano è lesiva.


 All'udienza del 21.04.2023, la settima sezione della Corte regolatrice, con procedura de plano, ex art. 610 comma 5 bis, dichiarava l'inammissibilità di un ricorso, interposto dall'imputato avverso una sentenza resa dalla Corte di appello di Bari. La causa della sanzione processuale risiedeva nella intempestività della impugnazione. In particolare la Corte osservava che la sentenza era stata resa il 24 gennaio, con motivazione riservata per giorni 60, sicché il termine per il deposito sarebbe scaduto, a dire della Corte di legittimità, il 22 marzo e conseguentemente il giorno ultimo per impugnare risultava fissato al  06.05.2023

Ne conseguiva che il ricorso, depositato a mezzo pec alle ore 23.53 del 09.05, e quindi da erroneamente da intendersi avvenuto, per la settima sezione, il 10.05, doveva ritenersi tardivo. Ovviamente l'imputato veniva condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila, <<in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità>> (ordinanza della settima sezione al link).

La sentenza di merito veniva posta in esecuzione, sebbene, come è dato cogliere da successivo provvedimento, l'espiazione del titolo sarebbe iniziata nel 2031, a cagione della esecuzione, in essere, di altra pena.   

Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso straordinario, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione. La seconda sezione della Corte di legittimità, nelle more della trattazione del ricorso straordinario, provvedeva alla sospensione dell'esecuzione della pena, rilevando che <<il ricorso del difensore di fiducia risulta presentato tramite pec il 9 maggio 2022, nel termine di 45 giorni dalla scadenza dell'ulteriore termine di 60 giorni, fissato per il deposito della motivazione>> (ordinanza della seconda sezione al link).

La vicenda appena descritta suscita alcune considerazioni. 

Anzitutto, deve rilevarsi che la disposizione normativa di cui all'art. 610 comma 5 bis è foriera di un'evidente lesione del diritto di difesa. Invero il ricorrente può trovarsi davanti una declaratoria di inammissibilità del tutto a sorpresa, perché non gli viene comunicata la sospetta causa della sanzione processuale. Nel caso di specie, peraltro il difensore ben avrebbe potuto interloquire sulla ritenuta tardività del ricorso.

Riguardo poi all'evidente errore algebrico in cui è incorsa la consigliera di cassazione, ci si chiede se non si ricorra ad un qualche ausilio prima di dichiarare inammissibile un ricorso, peraltro con conseguente espiazione della pena detentiva. Tutto ciò al netto di ogni considerazione riguardo a quale sia la data giuridica di deposito di un ricorso interposto a mezzo pec dopo l'orario di chiusura degli uffici.