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01 febbraio 2024

Prime applicazioni della novella in materia di rifiuto della consegna del cittadino italiano e europeo residente- di G. Pipitone*

 

 

La novella legislativa del 10 agosto 2023 (che modifica l’art. 18 -bis e aggiunge il comma 2 bis della legge 69 del 2005) ha introdotto nuovi criteri per valutare se eseguire o meno il mandato d’arresto di consegna del cittadino italiano e europeo residente.

Con sentenza N. 2542/2023 del 28.12.2023 la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio di Corte di Appello stabilendo il principio di diritto (o meglio individuando i criteri) su cui la Corte d’Appello deve muoversi per valutare se eseguire o meno il mandato d’arresto di consegna del cittadino italiano e europeo residente.

La Cassazione si è infatti soffermata su questi nuovi parametri cui l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto (la Corte di Appello) deve improntarsi nell’esercitare o meno della facoltà di opporre rifiuto alla consegna, ai sensi del nuovo art. 18-bis, lett. c), l. n. 69/2005.

Infatti il comma 2-bis stabilisce che la Sentenza è nulla se non contenga: “la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione”.

I nuovi criteri sono: “Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante”.(sentenza al link)

Gianluca Pipitone, laureato presso l’università Cattolica di Milano nel 2016 e poi l’abilitato all’esercizio della professione forense nel 2018, è un avvocato penalista del foro di Trapani, membro della Camera Penale di Trapani, Componente della Commissione dei diritti umani della medesima camera Penale, Componente di ECBA/EFCL (European Criminale Bar Association and European Fraud and compliance lawyers), responsabile del Gruppo 300 Amnesty International Italia Alcamo e Componente di “ADU” associazione di avvocati e giuristi per la promozione e la difesa dei diritti Fondamentali dell’Uomo, collabora con la Camera di Commercio Belgio-Italia di Bruxelles per la quale è stato coordinatore del primo corso sulla Procura Europea.