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23 aprile 2024

L'effetto estintivo del patteggiamento non consente di godere di ulteriori sospensioni condizionali



La corte di legittimità si è pronunciata su un ricorso con cui si lamentava che i giudici territoriali avessero  erroneamente subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen.. Al riguardo la difesa rilevava che l'imputato aveva sì già usufruito una prima volta del beneficio della sospensione in questione, ma in sede di patteggiamento e per un reato per il quale era maturata  l'estinzione anche degli effetti penali, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. Di talchè- ad avviso del ricorrente- la nuova sospensione condizionale non andava subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.. In sostanza, una volta estinto ogni effetto penale non si sarebbe dovuto tener conto neppure della precedente sospensione. 

I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto inammissibile la censura. Invero <<la precedente sospensione condizionale, ..., rileva ai fini della reiterazione del beneficio, pur essendo stata concessa in sede di "pena patteggiata">>. Al riguardo la Corte ha considerato che << ... in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva (nel caso di specie il precedente patteggiamento aveva riguardo ad una pena detentiva), con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163, c.p., circa la concedibilità di un secondo beneficio>>.  (sentenza al link)