Anche la VI sezione aderisce all'orientamento secondo cui il termine a comparire in appello è pari a 40 gg. All'esito di un puntuale confronto con l'opposto indirizzo, di cui si menzionano Sez.5, n. 5347 del 2/2/2024, Pedata e Sez.2, n.7990 del 31/1/2024, Monaco, la odierna sentenza ha rilevato che << in mancanza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla riforma e la perdurante applicazione del rito emergenziale ed a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modifica il termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., si ritiene che debba prevalere l'interpretazione favorevole al riconoscimento dell'immediata applicabilità della nuova previsione che stabilisce il termine di quaranta giorni per la comparizione in sede di appello>> (sentenza al link).
Segue nostra tabella aggiornata
Estremi sentenza | 20gg | 40gg |
Sez. IV 48056/23 |
| X |
Sez. II 49644/23 |
| X |
Sez. V 5347/24 | X |
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Sez. III 5481/24 |
| X |
Sez. II 6010/24 | X |
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Sez. IV 7204/24 |
| X |
Sez. II 7990/24 Sez. VI 12157 | X |
X |