La Seconda Sezione penale, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., ha affermato che, in sede di trattazione dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentita alle parti la prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito e formanti oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione.