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28 maggio 2024

La Corte precisa che per la retrodatazione dei termini custodiali non basta la mera conoscenza dei fatti


La IV sezione penale della Corte di legittimità ha precisato che, al fine di retrodatare i termini custodali, ai sensi dell'art. 297 3 co. c.p.p., <<la nozione di anteriore desumibilità, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali ma esige una condizione di conoscenza che abbia una specifica significanza processuale>> (sentenza al link).