La IV sezione penale della Corte di legittimità ha precisato che, al fine di retrodatare i termini custodali, ai sensi dell'art. 297 3 co. c.p.p., <<la nozione di anteriore desumibilità, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali ma esige una condizione di conoscenza che abbia una specifica significanza processuale>> (sentenza al link).