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07 giugno 2024

La MAP non è (più) consentita per lo spaccio di lieve entità. Sollevata q.l.c. degli art. 168 bis c.p. e 550 cpp


La riforma del 2023 (D.L. 123/23, convertito in legge dalla L.159/23) ha innalzato la pena prevista per la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 5 co. DPR 309/90 da 4 a 5 anni. Orbene, l'art. 168 bis c.p. consente di applicare la messa alla prova soltanto ai reati puniti con una pena non superiore nel massimo ad anni 4 e a quelli per i quali il Pubblico Ministero può esercitare l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.. Tuttavia la richiamata fattispecie delittuosa non rientra (ormai) in nessuna delle due ipotesi

Il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale di tale previsione. Invero l'Autorità giudiziaria veneta ritiene che l'attuale disciplina violi il principio di uguaglianza e ragionevolezza, ex art. 3 Cost., nonché il finalismo rieducativo della pena, ex art. 27 Cost..

Al riguardo nell'ordinanza di remissione si richiama - quale tertium comparationis- la fattispecie di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, che, sebbene a mente dell'art. 82 1 comma del medesimo DPR, sia punita con una pena più severa di quella prevista per le condotte illecite cui all'art. 73 5 co., è stata esplicitamente inserita nel catalogo dei reati per i quali l'azione penale è esercitabili nelle forme dell'art. 550 c.p.p., di talché per essa è possibile accedere alla MAP. 

L'esclusione dalla MAP comprometterebbe poi le possibilità dell'accusato di riparare alla propria condotta, riducendo il pericolo di reiterazione dell'illecito e reinserendo l'imputato nel consesso sociale.  

A fronte di ciò, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 168 bis c.p., 550 c.p.p. e 73 5 co. DPR 309/90 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., sebbene l'unica norma di fatto oggetto di censura sia l'art. 550 c.p.p. nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi di lieve entità ex art. 73 DPR 309/90 tra i delitti per i quali sia esercitabile l'azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio.(ordinanza al link)