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12 giugno 2024

La richiesta di trattazione orale contenuta nell'atto di impugnazione NON è valida

La Corte di appello di Lecce, sezione di staccata di Taranto, ha proceduto alla trattazione cartolare del giudizio di impugnazione, ritenendo inammissibile la richiesta di discussione orale contenuta nell'atto di appello.

A fronte di ciò la difesa ha dispiegato ricorso per cassazione, rilevando che non ricorre alcuna previsione di inammissibilità dell'istanza di trattazione orale proposta in seno all'atto di impugnazione e che, pur volendo ammettere che la modalità di presentazione utilizzata non fosse aderente al dettato normativo,  s'imporrebbe una lettura costituzionalmente orientata della normativa in parola che comporterebbe l'accoglimento dell'istanza. 

I Giudici di legittimità,  dopo aver riportato il dato normativo ex art. 23-bis, d.l. 137/2020, conv. in I. 176/2020 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19), hanno ritenuto che il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza impone che l'istanza possa essere presentata SOLTANTO a seguito della fissazione dell'udienza e quindi <<non può ritenersi validamente presentata una istanza di trattazione orale contenuta nell'atto di impugnazione>>. Peraltro la domanda di trattazione orale <<deve essere presentata ... per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi della corte d'appello>>. 

Pertanto, la Corte di Cassazione, pur condividendo l'argomentazione difensiva secondo cui non è prevista alcuna causa di inammissibilità della domanda di trattazione orale formulata con l'atto di appello, hanno escluso che ricorresse alcuna nullità della sentenza, poichè tale istanza non era stata validamente formulata. Non si rinviene alcuna risposta alla deduzione difensiva secondo cui una lettura costituzionalmente orientata della normativa avrebbe dovuto condurre a ritenere legittima la richiesta di discussione orale inserita nell'atto di appello.(sentenza al link)