La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla revisione della sentenza di patteggiamento, ribadendo che <<la revisione della sentenza
di patteggiamento, che sia stata richiesta per la sopravvenienza o la scoperta
di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono
consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento
dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì
come applicabile nel patteggiamento (cfr., in tal senso, tra le tante,
Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 - 01;
Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013 (dep. 04/03/2014), K. Rv. 258997 - 01, ;
Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890 - 01)>>. (sentenza al link)
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