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05 giugno 2024

Revisione del patteggiamento: le nuove prove devono essere tali da comportare il proscioglimento 129 c.p.p.


 

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla revisione della sentenza di patteggiamento, ribadendo che <<la revisione della sentenza di patteggiamento, che sia stata richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 - 01; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013 (dep. 04/03/2014), K. Rv. 258997 - 01, ; Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890 - 01)>>.    (sentenza al link)