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26 agosto 2024

Riforma NORDIO. L'interrogatorio ante misura cautelare: un principio o un'eccezione a un principio?



Con la riforma c.d. Nordio è stato introdotto il comma 1 quater dell'art. 291 cpp, secondo cui :  

<<1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, PRIMA di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, SALVO che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale>>.

Leggendo a contrario la norma se ne può meglio ricavare la effettiva (e limitata) portata. Infatti, ferma restando la previsione di cui all'art. 289 c.p.p. (interrogatorio anticipato del p.u. o i.p.s. accusato di un reato contro la p.a. e richiesto di sospensione dal pubblico ufficio o servizio), l'interrogatorio anticipato è previsto per il caso in cui sussista ESCLUSIVAMENTE un'esigenza cautelare rispetto alla commissione di ulteriori reati (art. 274 lett.c) e semprechè non si tratti di delitti previsti dal catalogo ex 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero di gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Sembra che la norma ponga più che un principio (interrogatorio anticipato) un'eccezione alla regola previgente (applicazione della misura senza procedere all'interrogatorio), il tutto a tacere delle modalità di confezionamento di una norma in materia cautelare che si fonda su richiami a cataloghi pensati per tutt'altro scopo (durata indagini preliminari e tempistica dell'assunzione di informazione di taluni soggetti rispetto a certi reati). A testimonianza della improvvida modalità di confezionamento della disposizione basti osservare la moltiplicazione del rinvio a certe ipotesi delittuose (ad esempio il tentato omicidio rientra sia nella previsione del 407 lett. a) n. 2 che del 361 1 ter, che tra i delitti commessi con violenza personale). 

Ciò detto, resterà rimesso alle regole pretorie stabilire se con il termine "sussista", il legislatore abbia inteso fare riferimento alle esigenze prospettate dal PM o a quelle che prima facie il GIP ritenga sussistere. Così come sarà la prassi a fornire indicazioni per il caso di richieste di misure che riguardino più concorrenti, ove per taluni sia in astratto praticabile l'interrogatorio anticipato e per altro no. La questione appare delicata anche in ragione del fatto che il novellato art. 291 prevede, ai fini dell'interrogatorio,  il <<deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonche' della facolta' di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati>>.

Insomma si introduce un'eccezione neppure troppo ben congegnata.