In tema di valutazione della prova indiziaria, l’operazione di lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria degli indizi, esigendo la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo e deve essere preceduta da una operazione propedeutica - da cui non può prescindersi - che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013). È stato precisato che ‘‘nell’ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013), munito di una valenza dimostrativa di regola possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l’ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992).