La Corte di cassazione ha precisato che, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, al fine di determinare il giudice dell'esecuzione competente, non dovrà tenersi conto della sentenza di proscioglimento per messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., poichè questa non apre alcuna procedura davanti al giudice dell'esecuzione (senetnza al link)