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05 settembre 2024

La dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445 comma 2, pur se erronea, è irretrattabile


La prima sezione di legittimità ha dato continuità all'indirizzo giurisprudenziale (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Rv. 268994) <<secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio della irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottisi>> (sentenza al link)