Ai sensi dell'art. 131 bis c.p. l'abitualità, preclusiva all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ricorre non soltanto se l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ma anche qualora egli abbia commesso <<più reati della stessa indole>>.
La seconda sezione, investita di un ricorso al riguardo, ha precisato che «il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (sentenza al link).
In sintesi per l'abitualità ex art. 131 bis, che prescinda dall'apposita dichiarazione, occorrono 3 delitti della stessa indole.