La settima sezione ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «il legale
rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto
statutario o assembleare, a sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato,
in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto
sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal
fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in
concreto dei poteri e della facoltà conferite» (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767)>> (ordinanza al link)
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