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18 ottobre 2024

Travisamento della prova e ricorso per cassazione

 





Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013).
Si legge in sentenza:
Fondato è invece il motivo relativo alla omessa concessione della attenuante di cui all’art. 116 cod. pen.; al proposito va ricordato come secondo l’indirizzo di questo giudice di legittimità la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza ...
I suddetti principi devono essere poi applicati al caso del rapporto tra i delitti di cui agli artt. 624-625 e 628 cod. pen. e cioè tra programmato furto e realizzata rapina quando, uno dei concorrenti, rimasto estraneo alla fase esecutiva in cui sia stata posta in essere l’azione minacciosa o violenta, abbia materialmente o moralmente prestato il proprio contributo al delitto originariamente programmato di semplice sottrazione di cosa altrui ...
l’impugnata sentenza deve essere annullata per una nuova valutazione dei suddetti criteri, avendo, i giudici di appello, applicato il concorso ex art. 110 cod. pen. che Impone la rappresentazione dell’evento più grave e l’accettazione del rischio pur a fronte di una ricostruzione in termini di sola prevedibilità dell’evento più grave; difatti, la corte perugina, dapprima nelle ultime righe di pag. 9 afferma come " non vi è difficoltà a comprendere come C. ben potesse presumere e/o prevedere che le gesta criminali dei suoi complici potessero degradare in una possibile rapina" ed, ancora, nella successiva p.10 cita quale massima di legittimità di riferimento quella pronuncia (Cass. 49443/2018 cit.) che, nel fare riferimento all’ipotesi dello sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto con l’uso della violenza o minaccia...dopo la sottrazione della cosa, annullava la pronuncia di appello che aveva affermato il concorso pieno ex art. 110 cod. pen. proprio al fine di valutare la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 116 cod. pen..
Entrambi i riferimenti all’ipotesi della sola prevedibilità pur in concreto del più grave delitto di rapina piuttosto che alla sussistenza di elementi specifici per affermare l’accettazione iniziale del rischio devono, pertanto, fare ritenere come la motivazione espressa dalla corte di appello sia affetta da contraddittorietà e violazione di legge quanto alla precisa individuazione concreta del criterio distintivo tra concorso pieno e concorso anomalo ...
Entrambe le pronunce di merito, pertanto, hanno errato nel ricollegare il concorso ex art. 110 cod. pen. alla sola prevedibilità dell’evento più grave