Sezioni

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13 novembre 2024

Sostituzione avvocato per abbandono difesa, l'Autorità giudiziaria non deve disporre alcuna notifica all'interessato.

 

La seconda sezione della Corte di legittimità, in un caso di revoca del difensore di fiducia per abandono della difesa, ha affermato che:

<<la normativa vigente non prevede che, in caso di nomina di nuovo difensore di ufficio a seguito di revoca del precedente difensore di fiducia, l'autorità giudiziaria debba procedere a notificare all'imputato tale deliberazione con conseguente insussistenza della nullità invocata dalla difesa in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen.>> (sentenza al link).

Appare paradossale che una norma volta ad assicurare l'effettività della difesa, prevedendo l'incisiva misura di una revoca ex officio del difensore di fiducia, venga interpretata nel senso che l'imputato non debba essere reso edotto della sostituzione, al fine di potersi attivare per nominare un nuovo avvocato. Nè pare che il richiamo, operato nella sentenza de qua, ad un sostanziale disinteresse dell'accusata verso il processo sposti alcunchè al riguardo.