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14 novembre 2024

❌ULTIM'ORA❌ Nuove cause di incompatibilità (ex addenda art. 34 c.p.p.per incostituzionalità). La sentenza n. 179/2024 della Corte Costituzionale

 


Diamo notizia del deposito della sentenza n. 179/2024 udienza del 15/10/2024, depositata oggi 14/11/2024, della Corte Costituzionale (al link) e relativa all'ennesima decisione additiva della Corte Costituzionale riguardante l'art. 34 c.p.p..

Sebbene siano ormai noti i princìpi - in sintesi: esaurisce la sua imparzialità il giudice che,  nel medesimo procedimento, abbia espresso un giudizio di merito - a seguito della riforma Cartabia, la Corte Costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale dell'art 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio dibattimentale il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio.

Premesso dunque che il giudizio predibattimentale è di "merito", la Corte Costituzionale ha conseguentemente dichiarato la illegittimità della norma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità.

Nell'occasione, la Corte Costituzionale ha esteso la regola di incostituzionalità, e dunque di incompatibilità, al giudice di appello chiamato a pronunciarsi sulla sentenza di non luogo a procedere, ove la medesima persona fisica abbia celebrato l'udienza predibattimentale.

In particolare la Corte:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.

La sentenza n. 179/2024 udienza del 15/10/2024, depositata il 14/11/2024, al link.