La Corte di legittimità, investita di un ricorso in tema di sussumibilità della perizia giurata nella fattispecie delittuosa di cui all' art. 483 cod. pen., ha affermato che <<integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del tecnico che attesti falsamente in una perizia giurata dinanzi al cancelliere l'esistenza ovvero l'inesistenza di circostanze di fatto oggetto di percezione diretta da parte dello stesso>>. (sentenza al link)