La Corte di legittimità ha considerato che <<il concetto di colpa che assume rilievo
quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la
"colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel
senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa
aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità
giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come
giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità
secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità
che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità
giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul
piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo,
per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi
in campo>>. (Sentenza al link)
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