La Suprema Corte, in tema di attualità del pericolo, ai fini del vaglio delle esigenze cautelari, ha rilevato che <<l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di
commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi,
fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed
effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della
misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita
dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima"
- anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca
in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508;
Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del
03/05/2017, Rv.271216)>>. (sentenza al link)
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