La settima sezione della Corte di legittimità investita di un ricorso avverso una sentenza di non luogo a procedere resa in udienza preliminare ha rilevato l'inammissibilità della impugnazione, considerando che <<è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263 - 01; cfr. pure Sez. 6, ord. n. 2723 del 08/01/2018, Aloe, Rv. 271976 - 01)>> (ordinanza al link)