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09 aprile 2025

Secretazione atti di indagine ai sensi dell’art. 329, comma 3, cod. proc. pen. e limitazioni del diritto di difesa – Eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – Condizioni.

 


La Seconda Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.