La Corte di legittimità ha precisato che, pur dopo la riforma dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199/2022 , <<la collaborazione con la giustizia non perde affatto la valenza di elemento decisivo per tracciare con certezza una linea di frattura tra il detenuto e le relazioni che lo legavano all’organizzazione criminale, ma nel mutato equilibrio non può trarsi l’inversa certezza della sussistenza attuale di tali legami solo in forza della mancata collaborazione con la giustizia. Pertanto tutti quegli elementi che possono aprire prospettive di risocializzazione per il detenuto, non collaborante ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen., che ha commesso i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., richiedono approfondita verifica in punto di fatto e a seguito di opportuna istruttoria; e il provvedimento del Tribunale di sorveglianza deve renderne conto in una motivazione che esamini tutte le informazioni così assunte (allegate dall’istante o acquisite dal giudice), soppesandone la valenza indicativa della meritevolezza del detenuto rispetto al beneficio o alla misura alternativa richiesta>>(provvedimento al link).