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09 giugno 2025

La sentenza delle Sezioni Unite sulla sospensione della prescrizione tra riforma Orlando e Bonafede



Riportiamo adesso con il commento che segue la sentenza delle sezioni unite.

 Qui la sentenza sezioni unite n. 20989/2025

Contesto del Caso

  • Imputato: Angelo Polichetti, accusato di porto ingiustificato di coltello (art. 4 L. 110/1975) a Bitonto il 17 agosto 2017.

  • Procedura:

    • Primo grado (Tribunale di Bari, 1/2/2021): Condanna a 4 mesi di arresto + 750€ ammenda.

    • Appello (Corte di Bari, 1/2/2024): Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ritenendo decaduta la sospensione dei termini introdotta dalla L. 103/2017.

  • Ricorso in Cassazione: Procuratore generale di Bari chiede l’annullamento, sostenendo l’applicabilità della sospensione per i reati 2017-2019.

Questione Giuridica Centrale

Se la disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p., comma 2-4, introdotta dalla L. 103/2017) sia stata totalmente abrogata dalla L. 134/2021 o se sopravviva per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.


Evoluzione Normativa Analizzata

  1. L. 103/2017 ("Riforma Orlando"):

    • Sospensione prescrizione per max 1 anno e 6 mesi dopo sentenze di condanna di I/II grado.

    • Applicabile solo ai reati commessi dal 3/8/2017.

  2. L. 3/2019:

    • Modifica l’art. 159 c.p.: sospensione sine die dalla sentenza di I grado fino alla definitività.

    • Entrata in vigore differita al 1/1/2020 (solo per reati successivi).

  3. L. 134/2021:

    • Abroga i commi 2 e 4 dell’art. 159 c.p. (nella versione L. 3/2019).

    • Introduce:

      • Art. 161-bis c.p.: Cessazione definitiva prescrizione alla sentenza di I grado.

      • Art. 344-bis c.p.p.: Improcedibilità per superamento termini nei giudizi d’impugnazione (solo per reati commessi dal 1/1/2020).


Orientamenti Giurisprudenziali a Confronto

  • Tesi Minoritaria (abrogazione retroattiva):

    • La L. 134/2021 abroga in toto la sospensione della L. 103/2017 → si applica il regime più favorevole della L. 251/2005 (nessuna sospensione).

    • Fondamento: principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.).

  • Tesi Maggioritaria (vigenza limitata al periodo 2017-2019):

    • Le modifiche della L. 3/2019 e L. 134/2021 operano solo per reati commessi dal 1/1/2020.

    • La L. 103/2017 resta applicabile ai reati 2017-2019, essendo più favorevole (sospensione limitata vs. cessazione definitiva).


Principali Argomentazioni delle Sezioni Unite

  1. Natura Sostanziale della Prescrizione:

    • Estingue il reato (non l’azione penale), soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 c.p.).

  2. Coesistenza di Regimi Temporali:

    • 2017-2019: L. 103/2017 (sospensione limitata a 1 anno e 6 mesi per grado).

    • Dal 2020: L. 134/2021 (cessazione a I grado + improcedibilità in appello).

  3. Abrogazione della L. 103/2017?:

    • NO: La L. 134/2021 ha abrogato solo la versione dell’art. 159 c.p. *modificata dalla L. 3/2019* (vigente dal 2020), non quella originaria del 2017.

  4. Ragionevolezza del Sistema:

    • La limitazione temporale della L. 134/2021 (solo reati 2020+) è giustificata da:

      • Esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

      • Coordinamento con la riforma del 2019.

      • Tutela degli interessi delle parti (es. vittime).


Decisione Finale

  • Principio di Diritto Affermato:

    *"La disciplina della sospensione della prescrizione di cui alla L. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019. Per i reati dal 1/1/2020 si applica la L. 134/2021."*

  • Esito del Ricorso:

    • Inammissibile per sopravvenuta prescrizione (maturata dopo la sentenza d’appello, ma per effetto del regime L. 103/2017).

    • Confermata l’estinzione del reato, ma su basi giuridiche diverse da quelle della Corte di Bari.


Punti Chiave della Motivazione

  • Calcolo Prescrizione nel Caso Concreto:

    • Sospensione di 1 anno e 6 mesi decorrente dal termine di deposito motivazione sentenza I grado (1/2/2021).

    • Termine massimo: 5 anni (contravvenzione) + sospensione COVID (64 gg nel 2020).

    • Prescrizione maturata il 21 aprile 2024 (dopo la sentenza d’appello).

  • Rilevanza Sistematica:

    • Chiarificazione del quadro normativo frammentato, evitando "reviviscenze" di leggi precedenti.

    • Salvaguardia del favor rei attraverso una lettura coerente delle riforme.

Conclusione: La sentenza definisce un riparto temporale netto tra i regimi di prescrizione, respingendo la retroattività delle modifiche peggiorative e valorizzando la natura sostanziale dell’istituto.