Riportiamo adesso con il commento che segue la sentenza delle sezioni unite.
Qui la sentenza sezioni unite n. 20989/2025
Contesto del Caso
Imputato: Angelo Polichetti, accusato di porto ingiustificato di coltello (art. 4 L. 110/1975) a Bitonto il 17 agosto 2017.
Procedura:
Primo grado (Tribunale di Bari, 1/2/2021): Condanna a 4 mesi di arresto + 750€ ammenda.
Appello (Corte di Bari, 1/2/2024): Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ritenendo decaduta la sospensione dei termini introdotta dalla L. 103/2017.
Ricorso in Cassazione: Procuratore generale di Bari chiede l’annullamento, sostenendo l’applicabilità della sospensione per i reati 2017-2019.
Questione Giuridica Centrale
Se la disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p., comma 2-4, introdotta dalla L. 103/2017) sia stata totalmente abrogata dalla L. 134/2021 o se sopravviva per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Evoluzione Normativa Analizzata
L. 103/2017 ("Riforma Orlando"):
Sospensione prescrizione per max 1 anno e 6 mesi dopo sentenze di condanna di I/II grado.
Applicabile solo ai reati commessi dal 3/8/2017.
L. 3/2019:
Modifica l’art. 159 c.p.: sospensione sine die dalla sentenza di I grado fino alla definitività.
Entrata in vigore differita al 1/1/2020 (solo per reati successivi).
L. 134/2021:
Abroga i commi 2 e 4 dell’art. 159 c.p. (nella versione L. 3/2019).
Introduce:
Art. 161-bis c.p.: Cessazione definitiva prescrizione alla sentenza di I grado.
Art. 344-bis c.p.p.: Improcedibilità per superamento termini nei giudizi d’impugnazione (solo per reati commessi dal 1/1/2020).
Orientamenti Giurisprudenziali a Confronto
Tesi Minoritaria (abrogazione retroattiva):
La L. 134/2021 abroga in toto la sospensione della L. 103/2017 → si applica il regime più favorevole della L. 251/2005 (nessuna sospensione).
Fondamento: principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.).
Tesi Maggioritaria (vigenza limitata al periodo 2017-2019):
Le modifiche della L. 3/2019 e L. 134/2021 operano solo per reati commessi dal 1/1/2020.
La L. 103/2017 resta applicabile ai reati 2017-2019, essendo più favorevole (sospensione limitata vs. cessazione definitiva).
Principali Argomentazioni delle Sezioni Unite
Natura Sostanziale della Prescrizione:
Estingue il reato (non l’azione penale), soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 c.p.).
Coesistenza di Regimi Temporali:
2017-2019: L. 103/2017 (sospensione limitata a 1 anno e 6 mesi per grado).
Dal 2020: L. 134/2021 (cessazione a I grado + improcedibilità in appello).
Abrogazione della L. 103/2017?:
NO: La L. 134/2021 ha abrogato solo la versione dell’art. 159 c.p. *modificata dalla L. 3/2019* (vigente dal 2020), non quella originaria del 2017.
Ragionevolezza del Sistema:
La limitazione temporale della L. 134/2021 (solo reati 2020+) è giustificata da:
Esigenze organizzative degli uffici giudiziari.
Coordinamento con la riforma del 2019.
Tutela degli interessi delle parti (es. vittime).
Decisione Finale
Principio di Diritto Affermato:
*"La disciplina della sospensione della prescrizione di cui alla L. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019. Per i reati dal 1/1/2020 si applica la L. 134/2021."*
Esito del Ricorso:
Inammissibile per sopravvenuta prescrizione (maturata dopo la sentenza d’appello, ma per effetto del regime L. 103/2017).
Confermata l’estinzione del reato, ma su basi giuridiche diverse da quelle della Corte di Bari.
Punti Chiave della Motivazione
Calcolo Prescrizione nel Caso Concreto:
Sospensione di 1 anno e 6 mesi decorrente dal termine di deposito motivazione sentenza I grado (1/2/2021).
Termine massimo: 5 anni (contravvenzione) + sospensione COVID (64 gg nel 2020).
Prescrizione maturata il 21 aprile 2024 (dopo la sentenza d’appello).
Rilevanza Sistematica:
Chiarificazione del quadro normativo frammentato, evitando "reviviscenze" di leggi precedenti.
Salvaguardia del favor rei attraverso una lettura coerente delle riforme.
Conclusione: La sentenza definisce un riparto temporale netto tra i regimi di prescrizione, respingendo la retroattività delle modifiche peggiorative e valorizzando la natura sostanziale dell’istituto.