Avevamo segnalato la questione (qui il link) circa la compatibilità del Codice Antimafia, modellato sul sistema normativo fallimentare, con la confisca di prevenzione.
Il tema ancora caldo era quello della data certa, sul quale la Corte Costituzionale si era pronunciata con l'ordinanza n. 101/2015 al link.
Sul quesito rimesso (Qui e possibile scaricare l'ordinanza di rimessione) “se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito”, le sezioni unite il 29 maggio 2025, hanno deciso (informazione provvisoria) che:
Il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.