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17 settembre 2025

Limitazioni corrispondenza detenuto 41 bis: per la CEDU non basta un generico rinvio al decreto che applica il 41 bis

 

La Corte EDU ha condannato, ancora una volta, l'Italia in tema di controllo della corrispondenza dei detenuti ristretti al 41 bis o.p.(sentenza CEDU Gullotti v. Italia) 

In passato, le attenzioni dei Giudici di Strasburgo si erano concentrate sulla disciplina del previgente art. 18 o.p., secondo cui il giudice poteva disporre, con decisione motivata, il visto di censura della corrispondenza di un detenuto, senza specificare i casi in cui era possibile adottare tale decisione. Conseguentemente, la Corte aveva ritenuto che <<le decisioni basate sull’articolo 18 delle Norme sull’ordinamento penitenziario violassero l’articolo 8 della Convenzione in quanto non erano “previste dalla legge”, poiché non stabilivano norme sulla durata della validità delle misure di controllo della corrispondenza del detenuto o sui motivi che potevano giustificarle e non indicavano con ragionevole chiarezza la portata e le modalità di esercizio della inerente discrezionalità conferita alle autorità pubbliche (si vedano Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, § 143, CEDU 2000; Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §§ 176-180, CEDU 2000-IV; Messina c. Italia (n. 2), sopra citata, §§ 75‑83; Calogero Diana c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-33, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; e Domenichini c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-34, Reports 1996-V)>>.

Per conformarsi alle sentenze della Corte, la legge n. 95 del 2004 introdusse l’articolo 18-ter delle Norme sull’ordinamento penitenziario. Rispetto alla nuova disposizione è stato riconosciuto che <<diversamente dall’articolo 18, l’articolo 18-ter prevede che la misura sia adottata dall’autorità giudiziaria mediante decreto motivato in circostanze specifiche (in particolare per prevenire la commissione di reati, mantenere la sicurezza in carcere e garantire la riservatezza delle indagini) e per un periodo di tempo limitato. Pertanto, alle autorità non è più concessa una discrezionalità illimitata>>. 

Ma se la nuova disciplina domestica ha passato il vaglio sovranazionale, l'ulteriore condanna del nostro paese si appunta sulle tecniche motivazionali del provvedimento restrittivo. Infatti, a tale riguardo, la Corte ha osservato che, nel limitare il diritto alla corrispondenza, non sia sufficiente un rinvio generico al decreto ministeriale che applica il regime dell’articolo 41-bis sia di per sé sufficiente a giustificare ulteriori restrizioni.