La Quinta Sezione penale ha affermato, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 c.d. Riforma Orlando – che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l’ordinanza che, nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, aveva avuto effetto confermativo della condanna stessa.