Sezioni

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04 novembre 2025

Conflitto e cautela: Il dilemma della competenza che paralizza la libertà - La questione alle Sezioni Unite (udienza fissata al 15 gennaio 2026)

 



Abstract


L'ordinanza (al link) della Corte Suprema di Cassazione (Prima Sezione Penale) affronta una questione di conflitto di competenza in materia di misure cautelari e giurisdizione territoriale
Il nodo giuridico centrale è stabilire se sussista un conflitto negativo di competenza nel caso in cui un giudice, pervenutogli il fascicolo a seguito della declaratoria di incompetenza di un altro giudice, prima disponga una misura cautelare (per evitarne la decadenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.) e successivamente sollevi conflitto, dichiarandosi a sua volta incompetente.

La Corte rileva un profondo e irriducibile contrasto giurisprudenziale al proprio interno tra due orientamenti opposti:

L'Orientamento Prevalente: Nega la sussistenza del conflitto. L'adozione della misura cautelare da parte del secondo giudice costituisce una dichiarazione implicita di competenza, che fa cessare il conflitto e consente al procedimento principale di proseguire.

L'Orientamento Minoritario/Recentissimo: Ammette il conflitto. Il provvedimento cautelare è un atto meramente interinale e urgente per tutelare la libertà personale, che non impedisce al giudice di contestare la propria competenza. La doppia declaratoria di incompetenza crea uno stallo procedimentale superabile solo con l'intervento della Cassazione.

Alla luce di questo contrasto, che investe principi fondamentali in tema di riparto di competenza e libertà personale, la Prima Sezione Penale non decide nel merito e rimette il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché forniscano un'indirizzo interpretativo autorevole e uniforme.

Parole Chiave: Conflitto di Competenza, Misure Cautelari, Articolo 27 Codice di Procedura Penale, Giudice Naturale, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Stallo Processuale.


**Sintesi dell'Ordinanza della Corte di Cassazione Penale - Sez. I - n. 2526/2025 (A.I)**


 **1. Oggetto della Questione**

L'ordinanza si occupa di risolvere un **conflitto negativo di competenza** sollevato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Alessandria. La questione giuridica centrale è la seguente:


 Se sussista conflitto negativo di competenza quando un GIP, ricevuti gli atti a seguito della dichiarazione di incompetenza di un altro giudice (che aveva applicato misure cautelari in via provvisoria), prima applichi a sua volta una misura cautelare (ex art. 27 c.p.p.) e poi sollevi conflitto dichiarandosi incompetente (ex art. 28 c.p.p.), invece di limitarsi a sollevare il conflitto senza adottare provvedimenti.


**2. Contesto di Fatto**

*   Procedimento: Indagini per una serie di truffe aggravate a danno di anziani, commesse da un gruppo di persone con modalità simili (simulazione di appartenenza alle Forze dell'Ordine per estorcere denaro).

*   Sequenza degli eventi:

    1.  Il GIP di Verbania applica misure cautelari ma si dichiara incompetente per territorio, indicando come competente il Tribunale di Alessandria e trasmettendo gli atti.

    2.  Il GIP di Alessandria, investito della richiesta, **prima rinnova le misure cautelari** (custodia in carcere e arresti domiciliari) per non farle decadere, e **poi solleva conflitto negativo di competenza**, dichiarandosi a sua volta incompetente.

*   **Motivazione del GIP di Alessandria:** Ha agito seguendo un recente orientamento della Cassazione (Sez. 6 - Sent. Borgese e Collicenza) secondo cui la misura cautelare del primo giudice perde efficacia se non rinnovata entro 20 giorni dal giudice "ad quem", e il sollevamento del conflitto **non sospende** il procedimento né il termine perentorio per la rinnovazione.


 **3. Il Contrasto Giurisprudenziale (Considerato in Diritto)**

La Prima Sezione Penale evidenzia un **profondo contrasto** nella giurisprudenza della Corte stessa, che necessita dell'intervento delle **Sezioni Unite** per essere risolto. Il contrasto si articola tra due orientamenti opposti:


**A) Orientamento Prevalente (che NEGA il conflitto)**

*   **Principio:** Non sussiste conflitto negativo se il giudice, pur dichiarandosi incompetente, compie l'atto per cui è stato investito (in questo caso, la misura cautelare).

*   **Motivazione:** Il compimento dell'atto costituisce una **dichiarazione implicita di competenza**, che fa cessare il conflitto ai sensi dell'art. 29 c.p.p. Inoltre, non si verifica quello "stallo processuale" che è il presupposto per il conflitto, poiché il procedimento principale può continuare.

*   **Riferimenti:** Sez. 1, n. 39874/2012 (Commisso); Sez. 1, n. 23854/2016 (Tunnara); Sez. 1, n. 8661/2018 (Esti).


**B) Orientamento Minoritario/Recentissimo (che AMMETTE il conflitto)**

*   **Principio:** È ammissibile il conflitto anche se il giudice ha emesso la misura cautelare, se l'ha fatto con **finalità meramente interinali e urgenti** per evitare la decadenza della misura, senza con ciò voler riconoscere la propria competenza.

*   **Motivazione:** Lo **stallo processuale** si verifica ugualmente perché due giudici si sono dichiarati incompetenti. L'urgenza di tutelare la libertà personale (rinnovando la misura) non deve vanificare la questione di competenza. La proposizione del conflitto non sospende il procedimento (art. 30 c.p.p.), quindi il giudice è tenuto ad agire.

*   **Riferimenti:** Sez. 1, n. 2993/2019; Sez. 1, n. 732/2025; **Sez. 6, n. 6731/2024 (Borgese)** e **Sez. 6, n. 1288/2024 (Collicenza)**.


#### **4. Punti Specifici del Contrasto**

Il contrasto si radicalizza sull'interpretazione di tre norme chiave:

1.  **Art. 27 c.p.p. (Termine perentorio per la rinnovazione delle misure):**

    *   **Orientamento A:** Il giudice "ad quem" deve scegliere: o rinnovare la misura (e quindi esercitare la competenza) o sollevare conflitto.

    *   **Orientamento B:** Il giudice può e deve rinnovare la misura per urgenza, senza che questo pregiudichi la possibilità di sollevare un legittimo conflitto.

2.  **Art. 29 c.p.p. (Cessazione del conflitto):**

    *   **Orientamento A:** L'adozione della misura cautelare equivale a una dichiarazione di competenza che fa cessare il conflitto.

    *   **Orientamento B:** La rinnovazione è un atto d'urgenza, non una dichiarazione di competenza, quindi il conflitto sussiste.

3.  **Art. 32, comma 3, c.p.p. (Decorrenza dei termini dopo la decisione sul conflitto):**

    *   **Orientamento A:** Questa norma implicherebbe che il termine di 20 giorni per la rinnovazione parta dalla decisione della Cassazione, "congelando" l'efficacia della prima misura.

    *   **Orientamento B:** La norma si riferisce solo a un nuovo termine che scatta *dopo* la sentenza della Cassazione, e non sospende il termine iniziale di 20 giorni.


 **5. Decisione della Corte (Provvedimento)**

Data l'irriducibilità del contrasto giurisprudenziale su una questione che coinvolge il riparto di competenza e i diritti fondamentali della libertà personale, la **Prima Sezione Penale non decide nel merito**, ma **rimette il ricorso alle Sezioni Unite** della Corte di Cassazione, affinché sia quest'ultima a fornire una interpretazione autorevole e uniforme della legge.


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In sintesi, questa ordinanza fotografa una **lacerazione interna alla giurisprudenza di legittimità** su una procedura fondamentale, chiedendo l'intervento supremo delle Sezioni Unite per chiarire se l'esigenza di non far decadere una misura cautelare (art. 27 c.p.p.) possa coesistere con la legittimità di un conflitto di competenza (artt. 28 e ss. c.p.p.).