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01 dicembre 2025

Bancoposta e raccolta risparmio: è attività a natura pubblicistica! La sentenza e il commento a sezioni unite n. 34036/2025

 



Ci eravamo già occupati della questione, segnalando la pendenza, in due post (al link1 e al link2), e avevamo pubblicato l'informazione provvisoria sulla decisione delle sezioni unite (al link3), che erano chiamate a dare soluzione al seguente quesito:

Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

La decisione:

La raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica. 

L'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Pubblichiamo ora la sentenza al link


Commento (A.I.) alla sentenza

### **Analisi della Questione Giuridica nella Sentenza 36993/2023**


La sentenza delle Sezioni Unite Penali affronta e risolve una fondamentale questione di diritto penale che ha lungamente diviso la giurisprudenza di legittimità: la qualifica soggettiva del dipendente di **Poste Italiane S.p.A.** addetto alla vendita e gestione dei prodotti del **risparmio postale** (libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali).


#### **1. Il Cuore del Problema Giuridico**


La questione decisiva era stabilire se tale dipendente, nello svolgimento di queste specifiche mansioni, debba essere considerato un **"incaricato di pubblico servizio"** ai sensi dell'**art. 358 del codice penale**.


La rilevanza di questa qualifica è cruciale per l'imputazione penale:

*   **Se ricorre la qualifica**, la condotta di appropriazione di denaro connessa a tali prodotti integra il reato di **peculato (art. 314 c.p.)**, reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prevede una pena più severa.

*   **Se non ricorre la qualifica**, la stessa condotta potrebbe configurare, al massimo, un reato comune come l'**appropriazione indebita (art. 646 c.p.)** o la **truffa (art. 640 c.p.)**, con un trattamento sanzionatorio meno grave.


#### **2. Il Contrasto Giurisprudenziale Precedente**


Prima di questa pronuncia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione era spaccata in due orientamenti contrapposti.


*   **Orientamento Pubblicistico (Maggioritario)**: Sosteneva che l'attività di raccolta del risparmio postale, per conto della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), avesse una **natura pubblicistica**. Si basava su:

    *   La **riserva di legge** che attribuisce in via esclusiva a CDP e Poste Italiane questa attività.

    *   La **finalità pubblica** dei fondi raccolti, destinati al finanziamento di enti locali e investimenti pubblici.

    *   La **garanzia dello Stato** sul rimborso del capitale.

    *   Il **regime fiscale agevolato** e l'esenzione da imposte di successione.

    *   Il **controllo della Corte dei Conti** su CDP e Poste Italiane.

    *   La **disciplina stringente e dettagliata** imposta dal Ministero dell'Economia su caratteristiche e condizioni dei prodotti.


*   **Orientamento Privatistico (Minoritario)**: Negava la natura pubblicistica, argomentando che:

    *   I rapporti tra Poste Italiane e la clientela sono **disciplinati dal diritto civile** (art. 3 D.P.R. 144/2001).

    *   L'attività è **praticamente identica** a quella svolta dalle banche per la raccolta del risparmio.

    *   Applicare un regime penale più severo ai dipendenti postali rispetto a quelli bancari violerebbe il **principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)**.

    *   La norma del D.P.R. 156/1973 (che equiparava gli addetti postali a pubblici ufficiali) è **superata** dalle successive riforme e privatizzazioni del settore.


#### **3. L'Analisi e la Soluzione delle Sezioni Unite**


Le Sezioni Unite, con un'analisi estremamente approfondita e sistematica, hanno **affermato e definitivamente accolto l'orientamento pubblicistico**, stabilendo due principi di diritto cardine:


1.  **"L'attività di raccolta del risparmio postale [...] costituisce prestazione di un pubblico servizio."**

2.  **"L'operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale [...] riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio."**


**Le ragioni fondamentali della decisione sono:**


*   **Approccio Funzionale-oggettivo**: La Corte ribadisce che le qualifiche di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio si determinano in base alla **natura dell'attività concretamente svolta**, non alla forma giuridica dell'ente di appartenenza. È irrilevante che Poste Italiane sia una S.p.A.; ciò che conta è se la sua attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico.

*   **Individuazione di una "Disciplina Pubblicistica"**: La sentenza dimostra in modo analitico come l'intera filiera del risparmio postale sia pervasa da norme di diritto pubblico e atti autoritativi che ne delimitano ogni aspetto (emissione, condizioni economiche, tassazione, destinazione dei fondi), limitando drasticamente l'autonomia privata.

*   **Pubblicizzazione dell'Attività**: Viene evidenziato come lo Stato non si limiti a vigilare, ma sia parte integrante e attiva del servizio attraverso la **garanzia dello Stato**, il **controllo diretto** sulla gestione separata della CDP e il **potere di indirizzo** del Ministero dell'Economia.

*   **Natura di "Servizio Economico di Interesse Generale"**: La Corte richiama la qualificazione del risparmio postale come servizio di interesse economico generale, riconosciuta anche dall'Unione Europea, sottolineandone la finalità sociale e la vocazione a operare in condizioni di obbligatorietà, continuità e imparzialità, tipiche di un servizio pubblico.

*   **Distinzione netta dall'attività bancaria**: Viene confutato l'argomento dell'eguaglianza, dimostrando che il risparmio postale non è equiparabile alla comune attività bancaria o all'intermediazione di titoli di Stato, a causa del suo regime giuridico speciale, unico e di derivazione pubblicistica.


#### **4. Commento e Significato della Pronuncia**


Questa sentenza ha un'importanza fondamentale per diversi ordini di ragioni:


1.  **Definizione di un Principio Chiaro e Unitario**: Pone fine a un annoso e pericoloso contrasto giurisprudenziale, fornendo certezza del diritto per i giudici di merito, gli avvocati e gli stessi operatori del settore.

2.  **Rafforzamento della Tutela Penale del Risparmio Pubblico**: Inquadrando l'attività come pubblico servizio, eleva il livello di tutela penale. Il peculato, rispetto all'appropriazione indebita, rappresenta una scelta di politica criminale più severa, finalizzata a proteggere in modo più incisivo la fiducia dei risparmiatori e l'integrità di uno strumento finanziario di rilevante interesse collettivo.

3.  **Affermazione del Metodo Funzionale**: Ribadisce con forza che il diritto penale, nel definire le qualifiche soggettive, guarda alla **sostanza e alla funzione** dell'attività, non alle etichette formali o alla natura privatistica del soggetto erogatore. Questo principio è essenziale in un'epoca di privatizzazioni e di commistione tra pubblico e privato.

4.  **Valorizzazione del Quadro Normativo**: La Corte non si limita a un'interpretazione astratta, ma compie una disamina minuziosa dell'intreccio di leggi, decreti e regolamenti che governano il risparmio postale, dimostrando come esso configuri un **sistema a sé stante e profondamente radicato nell'ordinamento pubblico**.


In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza in materia. Con un ragionamento giuridico solido e circostanziato, essa supera le apparenti contraddizioni formali per cogliere la realtà sostanziale di un servizio di rilevante interesse pubblico, assicurandone la dovuta protezione attraverso gli strumenti più appropriati del diritto penale.