La Corte di legittimità ha precisato che <<quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039)>> (sentenza al link)
