La Corte costituzionale ha dichiarato <<l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta. È stata altresì dichiarata in via conseguenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge numero 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato>>.(sentenza al link)
