Verosimilmente ciascuno di noi ben conosce che a tutt'oggi è possibile ricorrere alla pec per depositare atti innanzi alla Corte di Cassazione, ma, conoscendo i tanti dubbi che le diverse disposizioni che regolano la materia suscitano nell'insonne difensore, ci pare utile dar conto dell'arresto della Suprema Corte, secondo cui l’art. 3 del D.M. n. 217/2023 (come modificato dal D.M. n.
206/2024) ha specificato
che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito
di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di
procedura penale, prevedendo però alcune eccezioni. In particolare il comma 5 del medesimo articolo, ha previsto con riferimento a taluni uffici giudiziari, tra i quali è espressamente indicata la Corte di cassazione, che solo «a decorrere dal 1°
gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati
interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …», rimanendo sino ad allora utilizzabile la pec per depositare atti nel giudizio di legittimità (pronuncia al link). 
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