1.
Introduzione
La
recente legge di riforma costituzionale diretta a introdurre la separazione
delle carriere tra magistratura requirente e giudicante prevede, tra le altre
innovazioni, l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, alla quale verrebbe
attribuito l’esercizio della potestà disciplinare nei confronti dei magistrati.
La scelta mira a rafforzare la terzietà dell’organo giudicante nei procedimenti
disciplinari e a ridurre il rischio di commistioni tra funzioni di governo
autonomo e funzioni giurisdizionali.
Tuttavia,
la riforma pone un problema di coordinamento con il vigente art. 107 della
Costituzione, il quale stabilisce che i magistrati non possano essere
dispensati o sospesi dal servizio se non per decisione del Consiglio Superiore
della Magistratura (rectius: del relativo Consiglio, giudicante ovvero
requirente). Tale previsione, se letta isolatamente, sembrerebbe attribuire al
CSM la competenza disciplinare che la riforma intende invece trasferire alla
nuova Alta Corte disciplinare.
L’apparente
incongruenza solleva quindi un problema di coordinamento tra disposizioni
costituzionali, che merita di essere analizzato, senza tuttavia pregiudicare la
valutazione complessivamente positiva dell’assetto delineato dalla riforma.
2.
La ratio della nuova soluzione istituzionale
L’introduzione
di un organo autonomo - tale è l'Alta Corte -
incaricato della giurisdizione disciplinare risponde all’esigenza di
rafforzare le garanzie di imparzialità e di separazione tra funzioni
amministrative e funzioni giudicanti nell’ambito dell’ordinamento giudiziario.
Nel
modello tradizionale, il Consiglio Superiore della Magistratura esercita
contemporaneamente funzioni di autogoverno – quali nomine, trasferimenti e
progressioni di carriera – e funzioni disciplinari. Tale concentrazione di
poteri ha suscitato, nel tempo, scetticismo sotto il profilo della piena
terzietà dell’organo giudicante.
L’istituzione
dell'Alta Corte disciplinare consente invece di distinguere nettamente la
funzione di governo autonomo della magistratura, affidata al CSM, da un lato, e
la funzione giurisdizionale disciplinare, attribuita a un organo distinto e
specializzato, dall'altro.
La riforma appare quindi coerente con un più generale processo di rafforzamento delle garanzie di indipendenza e imparzialità, che costituiscono principi cardine dell’ordinamento costituzionale della magistratura, mirando a ridare effettività all'esercizio della potestà disciplinare.
3.
Il problema del coordinamento con l’art. 107 Cost.
Nonostante
la coerenza sistematica della nuova soluzione, il mantenimento nel testo
costituzionale della previsione contenuta nell’art. 107 della Costituzione
genera una possibile tensione interpretativa.
Da
capire se apparente o reale.
Ipotizziamo
per un attimo che sia reale, e vediamo le possibili soluzioni.
La
norma, come visto, stabilisce che i magistrati non possano essere dispensati o
sospesi dal servizio se non per decisione del relativo Consiglio Superiore
della Magistratura. Poiché la potestà disciplinare viene ora attribuita, dal
riformato art. 105 Cost., alla nuova Alta Corte disciplinare, il riferimento al
CSM nell'art. 107 comma 1 Cost. potrebbe apparire non più coerente con la nuova
architettura costituzionale.
Si
tratta, tuttavia, di un fenomeno non infrequente nei processi di revisione
costituzionale: quando la riforma incide su un segmento dell’ordinamento senza
modificare contestualmente tutte le disposizioni collegate, possono emergere
difetti di coordinamento testuale che richiedono un successivo lavoro di
armonizzazione interpretativa o normativa.
4.
Possibili soluzioni interpretative
Una
prima soluzione può essere individuata attraverso un’interpretazione
sistematica della Costituzione.
Tale
approccio interpretativo trova un solido fondamento nella tradizione della
dottrina costituzionalistica italiana che ha più volte sottolineato come la
Costituzione debba essere letta come un sistema unitario di principi e
disposizioni tra loro coordinate. In questa prospettiva, occorre evidenziare
che eventuali tensioni tra norme costituzionali non debbono essere risolte
attraverso una lettura meramente letterale delle singole disposizioni, ma
mediante una ricostruzione sistematica dell’assetto costituzionale complessivo.
In particolare, le antinomie costituzionali devono essere risolte privilegiando
l’interpretazione che consenta di preservare la coerenza interna del sistema.
Seguendo
questo criterio ermeneutico, la disposizione dell’art. 107 dovrebbe essere
letta alla luce della nuova disciplina introdotta dalla riforma.
Il
riferimento alla decisione del CSM potrebbe essere interpretato non come
attribuzione esclusiva della potestà disciplinare, ma come espressione del
principio secondo cui le misure più gravi incidenti sullo status del magistrato
devono essere adottate nell’ambito del sistema di autogoverno della
magistratura. In tale quadro, la decisione disciplinare verrebbe assunta
dall'Alta Corte disciplinare, mentre al Consiglio Superiore della Magistratura
potrebbe spettare l’adozione formale degli atti amministrativi conseguenti.
Un’altra possibile interpretazione, forse più aderente allo spirito della legge, è quella della deroga implicita: la nuova disciplina costituzionale, in quanto successiva e specificamente dedicata alla giurisdizione disciplinare, prevarrebbe sulla formulazione precedente dell’art. 107, limitandone la portata applicativa.
Chiaro
l'obiettivo: le disposizioni costituzionali devono essere interpretate in modo
sistematico e coordinato, evitando letture che producano contraddizioni interne
al testo costituzionale e privilegiando, invece, soluzioni ermeneutiche idonee
a garantire la coerenza complessiva dell’ordinamento.
5.
L’opportunità di un intervento di coordinamento costituzionale
Sebbene
le soluzioni interpretative sopra richiamate possano garantire la funzionalità
del sistema, sotto il profilo della tecnica legislativa sarebbe comunque
auspicabile un intervento esplicito di coordinamento costituzionale.
Occorre
tuttavia considerare che un simile intervento richiederebbe l’attivazione della
procedura di revisione prevista dall’art. 138 della Costituzione, con la
conseguente necessità di un nuovo iter parlamentare aggravato e la possibile
sottoposizione della riforma a referendum costituzionale. Alla luce del
carattere particolarmente divisivo che ha contraddistinto il dibattito sulla
separazione delle carriere e sulla riorganizzazione dell’ordinamento
giudiziario, non può escludersi che un ulteriore intervento di revisione
limitato al solo coordinamento testuale dell’art. 107 della Costituzione possa
riaprire tensioni politiche analoghe a quelle già emerse nel corso del processo
riformatore.
In
tale contesto, il ricorso all’interpretazione sistematica appare non soltanto
una soluzione tecnicamente praticabile, ma anche uno strumento idoneo a evitare
la riapertura di conflitti istituzionali e politici che potrebbero
compromettere la stabilità dell’assetto costituzionale appena delineato.
Se
invece la maturità politica e il buon senso dovessero prevalere su logiche
partitiche particolari, ove con il referendum confermativo dovesse
stabilizzarsi il nuovo assetto costituzionale della Magistratura, sarebbe
comunque soluzione più lineare una revisione dell'art. 107 della Costituzione:
si potrebbe tendenzialmente sostituire, in parte qua, il riferimento alla
decisione del Consiglio Superiore della Magistratura con un richiamo all’organo
disciplinare competente, vale a dire l'Alta Corte disciplinare. Un simile
intervento consentirebbe di eliminare ogni ambiguità testuale e di rendere
pienamente coerente il nuovo assetto istituzionale.
6.
Una possibile lettura alternativa: scelta consapevole
Abbiamo
finora supposto che ci si trovi in presenza di una sorta di amnesia
legislativa. Vi è però anche un’altra possibile interpretazione che, lungi
dall’apparire peregrina, presenta comunque una certa ragionevolezza.
Il
legislatore costituzionale, infatti - non va dimenticato - ha modificato con la
legge in commento l’art. 107 della Costituzione, sostituendo alla locuzione
«del Consiglio» l’espressione «del rispettivo Consiglio». Questa modifica
legislativa suggerisce che i conditores avessero ben presente il contenuto
dell’art. 107 Cost.
Muovendo
da questa considerazione, si può dunque ritenere – al contrario di quanto
ipotizzato finora – che il legislatore costituzionale abbia inteso mantenere
una distinzione tra sanzioni disciplinari, da un lato, e provvedimenti
amministrativi e organizzativi, dall’altro.
In questa prospettiva, le sanzioni disciplinari – tutte, comprese quelle più gravi, quali la sospensione e la rimozione – sarebbero di competenza esclusiva dell’Alta Corte disciplinare. Al Consiglio Superiore della Magistratura spetterebbe invece soltanto la loro applicazione sotto il profilo amministrativo e organizzativo, tenendo conto dell’assetto delle piante organiche del sistema giudiziario e provvedendo, ad esempio, alla dislocazione dei magistrati che dovessero essere trasferiti a seguito di irrogazione di una sanzione.
Si
consideri inoltre che il termine dispensa, utilizzato nella normativa
concernente gli illeciti disciplinari dei magistrati (d.lgs. n. 109 del 23
febbraio 2006), riguarda anche la possibilità di una dispensa per motivi di
salute, che evidentemente non costituisce un provvedimento disciplinare (tanto
che al momento non se ne occupa la sezione disciplinare del CSM, ma una diversa
sezione).
Pertanto,
qualora si accedesse a questa distinzione tra sanzioni disciplinari, da un
lato, e provvedimenti amministrativi e organizzativi, dall’altro, non si
configurerebbe alcuna antinomia normativa: le diverse previsioni
risulterebbero, al contrario, perfettamente raccordabili e - si può aggiungere
- espressamente volute dal legislatore.
7.
Conclusioni
L’introduzione
dell'Alta Corte disciplinare rappresenta un passaggio significativo nel
processo di riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario e appare funzionale a
rafforzare le garanzie di imparzialità nei procedimenti disciplinari
riguardanti i magistrati.
Il
permanere nel testo costituzionale del riferimento al Consiglio Superiore della
Magistratura, contenuto nell’art. 107 Cost., costituisce, al più, un problema
di coordinamento normativo, ma non tale da compromettere la coerenza
complessiva della riforma. Attraverso l’interpretazione sistematica,
l’ordinamento è perfettamente in grado di ricondurre le diverse disposizioni ad
un assetto armonico e ordinato.
La
questione, pertanto, si configura più come un problema di tecnica redazionale
che come un vero limite sostanziale della riforma.
Il
compito dell’interprete consiste nel leggere le norme come un sistema unitario,
evitando letture frammentarie e valorizzando la natura coerente e complessiva
della Costituzione.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.
