Questa sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (n. 7983/2026) affronta il contrasto giurisprudenziale relativo alla legittimazione dell'indagato nel richiedere il riesame di un sequestro preventivo, specialmente quando questi non sia il titolare del diritto alla restituzione del bene
Il Caso di Specie e la Questione Giuridica
La vicenda trae origine dal sequestro preventivo di un furgone disposto dal G.I.P. di Civitavecchia nell'ambito di un procedimento penale a carico di A.C. per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)
Il contesto fattuale: Il Tribunale di Civitavecchia aveva precedentemente disposto il trasferimento del mezzo dalla società A.C. s.r.l. alla G.C. s.r.l. (rappresentata da M.C.)
. L'impugnazione: A.C. aveva proposto istanza di riesame in proprio, ma il Tribunale di Roma l'aveva dichiarata inammissibile per difetto di interesse, essendo il bene ormai di proprietà della G.C. s.r.l. o comunque appartenuto a società diverse dalla persona fisica del ricorrente
. Il quesito delle Sezioni Unite: "Se l'indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene"
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Gli Orientamenti Giurisprudenziali a Confronto
La Sesta Sezione penale ha rimesso la questione ravvisando un contrasto tra due posizioni principali
1. Orientamento Minoritario
L'indagato sarebbe sempre legittimato a chiedere il riesame, indipendentemente dalla disponibilità materiale del bene, poiché la misura cautelare incide comunque sul corso del procedimento penale e sulla verifica della fattispecie di reato
2. Orientamento Maggioritario
L'interesse al riesame deve essere concreto e attuale, corrispondente al risultato della restituzione della cosa
La Decisione e il Principio di Diritto
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, sebbene legittimazione e interesse siano concetti distinti, entrambi devono concorrere per l'ammissibilità dell'impugnazione
Principio di Diritto: "La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione"
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Punti chiave della motivazione:
Autonomia del procedimento: L'interesse non può consistere nella mera volontà di ottenere una pronuncia favorevole sul reato (fumus) che influenzi il processo principale, poiché i due procedimenti sono autonomi
. Oltre la restituzione: L'interesse non coincide necessariamente e solo con il diritto alla restituzione materiale
. Può riguardare anche la rimozione di un pregiudizio di natura obbligatoria o contrattuale (es. responsabilità risarcitoria verso terzi a causa del vincolo sul bene) . Onere di allegazione: È compito dell'indagato dimostrare quale sia il vantaggio pratico e oggettivo che deriverebbe dal dissequestro, non potendosi limitare a interessi di mero fatto o ipotetici
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Conclusione del Giudizio
Nel caso specifico, il ricorso di A.C. è stato rigettato
