A seguito della novella del 2024, ex lege 9 agosto 2024, n. 114, l'art. 593 c.p.p. vieta l'appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme della citazione diretta a giudizio.
Tuttavia la Corte ha precisato che il PM potrà dispiegare ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
La Corte ha inoltre precisato che «in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054)>>. Peraltro <<tale inconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0)» (Sez. 2, n. 41812 del 18/11/2025, Matrone, non mass.)>>.
