Sezioni

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07 maggio 2026

Corruzione ex art. 318 c.p.: la Corte precisa la rilevanza dell'ingerenza di fatto e pone un confine col traffico di influenze illecite.

 

La sesta sezione della Corte di legittimità ha precisato che l'attribuzione, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di un rilievo a concetti come <<l'ingerenza "anche di mero fatto" non può comunque svuotare di significato la chiara indicazione legislativa che impone l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra la percezione/accettazione di utilità e l'esercizio delle funzioni o dei poteri (che devono essere "propri" del pubblico ufficiale). Laddove l'atto che si ritiene condizionato dal mercimonio non rientri tra le competenze "tipiche" dell'ufficio ricoperto dal pubblico ufficiale, è allora necessario chiarire in quale modo la posizione funzionale attribuisca al pubblico ufficiale una capacità di ingerenza nelle altrui competenze>>.

Pertanto, ai fini dell'integrazione del reato,  la possibilità di ingerenza sulle funzioni o sui poteri tipici di un altro pubblico ufficiale deve derivare non tanto dalle relazioni personali o anche solo "di ufficio", ma da una possibilità di ingerenza che sia in qualche modo tangibile e chiaramente ricollegabile ad una strumentalizzazione della funzione ricoperta dal pubblico ufficiale. Infatti,- hanno osservato i supremi giudici-  è la strumentalizzazione della "propria" funzione o dei "propri" poteri e non solo di una relazione esistente a dare giustificazione razionale alla scelta di attribuire un disvalore differente alla condotta del pubblico ufficiale corrotto rispetto a quella del trafficante di influenze (che trova coerente riflesso nel momento sanzionatorio). (sentenza al link)