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14 maggio 2026

Interrogatorio ex art. 415 bis, chiesto dopo il termine di 20 gg. ed omesso: quali conseguenze ? Laura Platino *

 

La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 27 aprile 2026 n. 15082, ponendosi nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ha ribadito la natura ordinatoria del termine previsto dall’art 415 bis c.p.p. per l’esercizio delle facoltà difensive ivi previste, inclusa la richiesta dell’indagato di essere sottoposto ad interrogatorio. La mancata effettuazione dell’interrogatorio chiesto oltre i venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ma prima dell’esercizio dell’azione penale, integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa, che deve essere eccepita nel corso dell’udienza preliminare o, ove questa manchi, entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p.

Per i reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio, l’eccezione deve essere formulata nel termine di cui all’art. 554 bis c.p.p. (sentenza al link)

 

 * Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo.