La Corte di legittimità ha confermato che <<ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto, né l’individuazione del suo autore, potendo la provenienza delittuosa del bene essere desunta anche da elementi logici e circostanze di fatto obiettivamente significative (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01)>> (sentenza al link).
