Sezioni

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26 marzo 2026

Inosservanza delle regole di assegnazione ai giudici onorari in ambito penale: sanzione processuale o inosservanza di criteri organizzativi? La parola alle Sezioni Unite

 





Pende alle Sezioni Unite e sarà decisa all'udienza del prossimo 28 maggio 2026 la seguente questione:

(1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;

(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.



Approfondimento (I.A)

Sintesi dettagliata del provvedimento

Oggetto e contesto

La Corte di cassazione, Sez. VI penale, ha esaminato il ricorso proposto da S. B. avverso la conferma, da parte della Corte d’appello, della condanna per i reati di calunnia e truffa. Il processo di primo grado era stato deciso da un giudice onorario e il ricorso solleva, in particolare, profili relativi alla legittimità dell’assegnazione del procedimento a giudice onorario e alle conseguenze processuali di tale assegnazione.

Estratto dal documento: “Il reato di calunnia non è compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., essendo punito con la pena da due a sei anni di reclusione.”


Fatti principali (con nomi sostituiti da iniziali)

  • Capo B (calunnia e truffa relativa a terreno): Si contesta a S. B. di avere denunciato, sapendoli innocenti, G. D. e A. D. per estorsione; la denuncia sarebbe stata strumentale a coprire una truffa consistente nel presentarsi come promotore di una società di telecomunicazioni e ottenere indebitamente €13.490 per pratiche d’acquisto terreno.
  • Capo C (truffa su assunzione infermieristica): S. B. si sarebbe finto dirigente e avrebbe indotto G. S. a pagare €680 per una polizza necessaria a un’assunzione fittizia, avvalendosi di documenti e mail falsi.
  • Capo D (truffa su assunzione come inserviente): In concorso con ignoti, S. B. avrebbe raggirato F. D.G. con false attestazioni di assunzione, ottenendo €880.

Motivi di ricorso presentati dall’imputato

  1. Violazione dell’art. 43‑bis R.D.: si sostiene che il giudice onorario non poteva essere assegnatario del procedimento (per la presenza del reato di calunnia non ricompreso tra quelli assegnabili), con conseguente nullità assoluta per incapacità del giudice.
  2. Nullità del decreto di citazione diretta: si deduce che, essendo contestata la calunnia, l’azione penale avrebbe dovuto seguire il rito dell’udienza preliminare (richiesta di rinvio a giudizio) e non la citazione diretta.
  3. Insufficienza probatoria sulle truffe: si contesta la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (contrasto con le dichiarazioni dell’imputato; mancanza di riscontri sul versamento in contanti).
  4. Prescrizione: si sostiene che il reato di calunnia si sarebbe estinto per prescrizione prima della proposizione del ricorso per cassazione, tenuto conto della recidiva e di periodi di interruzione.

Questioni giuridiche sollevate e quadro normativo

  • Nucleo centrale: se la trattazione e la decisione del processo da parte di un giudice onorario — in presenza di reati per i quali la legge non consente l’assegnazione diretta ai giudici onorari — comportino una nullità assoluta per difetto di capacità del giudice (artt. 33, 178, 179 cod. proc. pen.) oppure costituiscano una mera irregolarità organizzativa priva di effetti invalidanti.
  • Giurisprudenza e dottrina: il provvedimento ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: orientamenti tradizionali ritenevano le norme di assegnazione (art. 43‑bis e regole tabellari) di natura amministrativa, non idonee a determinare nullità assoluta; orientamenti più recenti, specie dopo il d.lgs. n. 116/2017, hanno invece riconosciuto che alcune preclusioni normative (es. divieti tassativi di assegnazione) incidono sulla capacità del giudice e possono produrre nullità insanabile.

Problemi pratici e di principio rimessi alle Sezioni Unite

La Corte di cassazione ha ritenuto la questione di particolare rilievo e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per decidere, in via principale, due punti:

  • (i) se la violazione delle norme che vietano l’assegnazione di taluni procedimenti ai giudici onorari integri nullità assoluta o sia solo un’irregolarità organizzativa;
  • (ii) in caso di nullità, se questa si estenda all’intero processo oggettivamente cumulativo (cioè a tutti i reati giudicati nel medesimo procedimento) oppure riguardi soltanto i reati per i quali il giudice non poteva essere competente.

Estratto dal documento: “Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.”


Implicazioni pratiche e osservazioni finali

  • Rilevanza sistematica: la decisione delle Sezioni Unite avrà impatto significativo sull’uso dei giudici onorari e sulla validità delle sentenze rese in processi cumulativi in cui la competenza è parzialmente contestabile.
  • Per l’imputato: la rimessione non risolve immediatamente i motivi di merito (prove, prescrizione), ma apre la strada a un pronunciamento di principio che potrà determinare l’annullamento della sentenza di primo grado se le Sezioni Unite riconosceranno la nullità assoluta.