La Sesta Sezione penale ha affermato che l’azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall’art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest’ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all’azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.
Approfondimento (I.A.)
Sintesi dettagliata del provvedimento (con nomi sostituiti dalle iniziali)
Oggetto e contesto
La Corte Suprema di Cassazione — VI Sezione Penale ha esaminato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, in parziale riforma del primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e ha confermato condanne, provvisionali e misure ablative nei confronti di imputate e coimputati.
Estratto dal documento: “Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna di Chiara Schettini, Rossella Galante, Massimiliano Fiore e Andrea Doni per le condotte di peculato contestate ai capi A), C) ed E), così decideva.”
Fatti principali (nomi con iniziali)
- Capo A, C, E (peculato e appropriazione): imputate C. S. e R. G. (con altri) sono state condannate per condotte di peculato relative a procedure fallimentari e alla gestione di crediti; la Corte d’appello ha però dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e ha confermato la confisca e la provvisionale in favore di Tecnoconsult s.r.l. per €1.115.546,92.
- Ruolo di terzi: P. R. (coimputato) ha reso dichiarazioni che, secondo la Corte territoriale, collegano le imputate alle condotte; la difesa contesta la loro attendibilità e la mancanza di riscontri certi.
- Sequestro e confisca: sono stati disposti sequestri su beni immobili e somme; la Corte d’appello ha confermato la confisca diretta per il capo E) ma ha revocato la confisca per equivalente in parte, con contestazioni sulla motivazione e sulla natura della misura ablativa.
Motivi di impugnazione principali (sintesi)
- R.G. (quattro motivi): contestazione del calcolo della prescrizione; richiesta di revoca delle statuizioni civili; censura sulla valutazione probatoria (contraddizioni di P. R.); mancata condanna solidale di P. R. al pagamento della provvisionale.
- C.S. (undici motivi): doglianze sulla mancata assoluzione nonostante presunta insufficienza probatoria; violazioni processuali per riduzione della lista testi e mancata escussione di testimoni; omissione di perizia contabile decisiva; travisamento delle prove in ordine al profitto e alla confisca; questioni costituzionali e di disparità di trattamento rispetto a coimputati.
- Tecnoconsult s.r.l. e C. P.: censure sulla qualificazione della responsabilità civile dello Stato e sulla corretta citazione della Presidenza del Consiglio.
Questioni giuridiche affrontate dalla Corte di Cassazione
- Criteri di giudizio in caso di prescrizione: la Corte ricorda il quadro giurisprudenziale (Tettamanti, Calpitano) e la necessità di un giudizio bifasico: il giudice d’appello deve prima verificare se sussistono i presupposti per l’assoluzione nel merito (art. 530 c.p.p.) e, solo se esclusa tale possibilità, decidere sulle statuizioni civili con il criterio civilistico del “più probabile che non”.
- Confisca e natura ablativa: la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sulle differenze tra confisca diretta e per equivalente, la loro funzione (recuperatoria vs. sanzionatoria) e i limiti di applicazione retroattiva delle interpretazioni più sfavorevoli.
- Validità delle prove e valutazione della credibilità: la Corte conferma che la valutazione della attendibilità di dichiarazioni (es. di P. R.) rientra nel sindacato di merito e richiede specificità per essere censurata in cassazione; inoltre ribadisce i criteri per il ricorso per travisamento della prova.
- Revoca della costituzione di parte civile: la Corte ha dichiarato inefficace la revoca depositata dalla parte civile quando priva di autenticazione e non notificata alle parti, richiamando la natura personale dell’atto.
Decisione della Corte di Cassazione (esito essenziale)
- Annullamento parziale e rinvio: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della confisca nei confronti di C. S. (con estensione a R. G. per l’effetto) e ha disposto rinvio alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame specifico su:
- individuazione dei beni sequestrati e finalità delle misure;
- qualificazione della confisca (diretta o per equivalente) per ciascun bene;
- accertamento del nesso causale tra reato e beni immobili sequestrati;
- determinazione della quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente.
- Inammissibilità e rigetti: il resto dei ricorsi di C. S., R. G., C. P. e della parte civile Tecnoconsult s.r.l. è stato dichiarato inammissibile o rigettato, con condanne alle spese per alcuni ricorrenti e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
Punti pratici e implicazioni
- Per le imputate: il rinvio riguarda esclusivamente la verifica motivata della confisca; le statuizioni civili e la dichiarazione di prescrizione sono state, in gran parte, confermate o ritenute non censurabili in cassazione.
- Per la giurisprudenza: la pronuncia ribadisce l’orientamento che impone al giudice d’appello un doppio binario valutativo in caso di prescrizione e chiarisce l’onere motivazionale quando si conferma una misura ablativa, alla luce delle Sezioni Unite recenti sulla confisca per equivalente.
- Per le parti civili: la Corte conferma i requisiti formali per la revoca della costituzione di parte civile e delimita i casi in cui lo Stato o l’ente possono essere chiamati in causa, richiamando la distinzione tra art. 4 e art. 13 della legge n. 117/1988.
