La Corte ha precisato che <<il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende all’attività eventualmente svolta dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell'anzidetto termine e prima dell'esercizio della azione penale (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Miceli, Rv. 229960 – 01; Sez. 3, n. 8418 del 14/01/2005, Sist, Rv. 230850 – 01)>>.(sentenza al link)
