Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione.
Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa - Condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Appellabilità da parte dell’imputato - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU - Rilevanza - Non manifestamente infondatezza.
L'esito:
PRIMO ABSTRACT
Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile.
SECONDO ABSTRACT
Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
