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16 ottobre 2020

L'Adunanza plenaria del Consiglio di stato riconosce il diritto di accesso alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riferibile al coniuge


Considerato il rilievo che la pronuncia può rivestire anche per i processual penalisti si segnala la sentenza n. 19 del massimo consesso del C.d.s con cui si è chiarito che <<le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale>>, e che la correlata facoltà può essere esercitata con l'estrazione di copia, indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., nonché indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.