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15 ottobre 2020

La specificità dell'atto di appello dopo la sentenza Galtelli e la riforma Orlando

La Sezione V della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27006 del 22 settembre 2020, torna sul tema  della specificità dell'atto di appello con notazioni opportune che fanno chiarezza sull'interpretazione data dai giudici di merito al noto arresto delle Sezioni Unite Galtelli (Cass. pen., SS.UU. 27 ottobre 2016 n. 8825, dep. 2017). Quest'ultima decisione, anticipando la riforma Orlando (L. 103/2017), aveva inciso sullo scrutinio di ammissibilità dell'atto di appello, imponendo la regola della maggiore specificità (in calce le ragioni sottostanti alla sentenza Galtelli).


La sentenza in commento ha annullato la decisione della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello per aspecificità dei motivi ai sensi dell'art. 591 comma 2 c.p.p. e sulla ritenuta inosservanza dei requisiti richiesti dall'art. 581 c.p.p. (e, per quel che qui rileva, dei requisiti richiesti dalla lettera d dell'articolo 581 c.p.p.).

Si osserva in sentenza che << ... proprio la sentenza Galtelli ha precisato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione>>. Insomma, se è ben vero che sin dalla sentenza Galtelli e, poi, con la riforma Orlando è richiesta maggiore attenzione (id est: specificità) nella redazione dell'atto di appello, le conseguenze non possono essere portate ad estreme conseguenze per la "assenza di copertura" normativa sanzionatoria, mancando l'equivalente norma che sanziona l'inammissibilità per manifesta infondatezza, come avviene nel caso del ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p.).

La regola di giudizio è dunque quella della proporzionalità: avverso una sentenza generica, l'appello può non essere specifico come ha ritenuto la corte d'appello nel caso in esame; viceversa, avverso una sentenza specifica, l'appello deve essere necessariamente specifico. O, per dirla con le parole della sentenza in commento, <<l'appello [deve] "dialogare" con la sentenza impugnata>>.

Detto altrimenti: <<il giudizio sulla specificità del motivo, infatti, non può prescindere dallo spessore motivazionale della sentenza appellata, che richiede una critica tanto più puntuale, quanto specifiche sono le proposizioni giustificative della pronunzia che si intende avversare nel merito. Né il Giudice di appello può, nel giudicare l'ammissibilità dell'appello, negarla sotto il profilo della manifesta infondatezza>>. 

Ne segue che la specificità è osservata laddove si contrapponga ad una mancanza di giustificazioni da parte della sentenza impugnata. Il giudice di appello deve quindi solo verificare se nell'atto di appello siano state enunciate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (581 c.p.p.lett. d) in correlazione al corrispondente obbligo motivazionale al quale è tenuto il giudice in osservanza dell'art. 546 lettera e) c.p.p..



Cass. pen., SS.UU. 27 ottobre 2016 n. 8825, dep. 2017), Galtelli

Il principio di diritto statuito dalle SS.UU. Galtelli è il seguente: «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

La decisione nasce da lontano. Il dott. Giovanni Canzio - da presidente della Corte d'appello prima de L'Aquila e poi di Milano - aveva incentivato la regola sul preventivo scrutinio degli atti di appello con l'intenzione di deflazionare il grado mediante la sanzione di inammissibilità comminata alle impugnazioni aspecifiche. Divenuto primo presidente della Corte di Cassazione, il dott. Canzio aveva presieduto il collegio delle Sezioni Unite investito del caso Galtelli, i cui termini meritano di essere ricordati. Processato per furto pluriaggravato, l'imputato era stato condannato per tentato furto semplice e condannato alla pena di mesi uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e di quelle del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) comparate prevalenti sulle aggravanti contestate. A fronte di una pena edittale che, nel minimo, prevedeva la pena di mesi due di reclusione, il primo giudice aveva graduato la pena base in tre mesi di reclusione, ridotta a due mesi per la scelta del rito (abbreviato), e ulteriormente ridotta alla pena finale di mesi uno di reclusione per le due attenuanti concesse. Con l'atto di appello, pertanto, l'imputato poteva aspirare ad una riforma con irrogazione della pena finale, per l'ipotesi di parziale riforma della condanna, di 15 giorni (art. 23 c.p.).