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14 ottobre 2020

La regola di giudizio dell'udienza preliminare, di Gianluca Prosperini

Inauguriamo la partizione "opinioni e documenti" del sito, e con piacere pubblichiamo le riflessioni di un giovane Collega iscritto alla Camera penale di Trapani sullo scopo e sulla funzione filtro dell’udienza preliminare nonché sui poteri di integrazione probatoria del GUP ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere. 

Nelle aule è frequente assistere a discussioni di udienza preliminare errate per "strategia" e "finalità" siccome "calibrate" sul merito della causa anziché sulla procedibilità o meno della sequenza procedimentale. Il giudizio dell'udienza preliminare vive invece di alcune peculiarità delle quali l'avvocato deve tener conto.



L’introduzione del nuovo codice di procedura penale del 1988 rappresenta un importante cambiamento per il nostro sistema giuridico. Il legislatore infatti introduce un nuovo modello processuale prettamente accusatorio mettendo in luce la chiara intenzione di rompere con il passato, abbandonando il modello inquisitorio utilizzato fino ad allora. 

Tra le tante novità interessanti introdotte con il nuovo codice, particolare attenzione deve essere prestata all’udienza preliminare

Nel progetto preliminare del nuovo codice inizialmente l’udienza preliminare si configurava come punto di raccordo tra la fase delle indagini preliminari e quella dibattimentale. 

Pur senza rinnegare la collocazione strategica e sistematica data dal legislatore al nuovo istituto, occorre evidenziare come nel testo definitivo del codice di rito, l’udienza preliminare più che come momento di raccordo si configura come una vera e propria autonoma fase processuale che diventa un vero e proprio punto nevralgico del procedimento. 

L’udienza preliminare, infatti, è il luogo naturale ove è possibile definire il processo con un rito alternativo deflattivo; se l’imputato non intende definire anticipatamente il processo, l’udienza preliminare assume la funziona classica di udienza filtro ove valutare la fondatezza dell’accusa e l’opportunità della celebrazione di un dibattimento.

La funzione di udienza filtro ha proprio lo scopo di evitare di condurre al dibattimento dei processi nei quali, da un’attenta analisi del fascicolo del pubblico ministero, l’accusa non risulti fondata oppure non abbia ragionevoli probabilità di trovare conferma al vaglio dell’istruttoria dibattimentale. In questi casi il GUP emette sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.. 

Autorevole dottrina processual-penalistica si è soffermata sulla natura dei giudizi e delle valutazioni che deve porre in essere il GUP al fine di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio rivolta a quest’ultimo dal pubblico ministero. 

Sul punto dottrina e giurisprudenza concordano che quello che deve porre in essere il GUP è giudizio bifasico: in primo luogo egli deve porre in essere un giudizio diagnostico sulla fondatezza dell’accusa; in secondo luogo un giudizio prognostico circa la probabilità della prospettazione accusatoria di trovare una conferma al vaglio dell’istruttoria dibattimentale, ovvero circa la probabilità che il dibattimento possa portare elementi nuovi o diversi rispetto a quanto risulta allo stato attuale dal fascicolo del pubblico ministero.

In primis occorre soffermarsi sulla prima fase: nel momento in cui il pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, chiede di celebrare un dibattimento, deve sottoporre al vaglio del GUP elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio; sulla base di questi elementi il giudice valuta se l’accusa è fondata.

Qualora questa prima valutazione, che può essere definita una valutazione di merito sulla fondatezza dell’accusa, dovesse dare esito positivo il GUP deve porre in essere un secondo giudizio, stavolta di natura processuale, che può essere definito un giudizio di opportunità sulla celebrazione del dibattimento. In sostanza il giudice deve valutare se l’accusa, così come ricostruita sulla scorta degli elementi raccolti in fase di indagini dal pubblico ministero, possa ragionevolmente trovare conferma al seguito di un dibattimento, prendendo anche in considerazione la possibilità che l’istruttoria dibattimentale possa apportare elementi nuovi o diversi rispetto a quelli originariamente prospettati dal pubblico ministero.

Nel caso in cui le due valutazioni non dovessero dare esito positivo poiché, valutato il materiale del fascicolo del pubblico ministero, l’accusa dovesse risultare infondata o ragionevolmente non troverà conferma in fase dibattimentale ed appare improbabile che il dibattimento possa fornire elementi nuovi o diversi rispetto a quelli raccolti in fase di indagini, il GUP deve emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 del codice di rito. 

Particolare attenzione deve essere dedicata all’istituto disciplinato dall’art. 422 c.p.p., ovvero ai poteri di integrazione probatoria del GUP. Può infatti accadere che il GUP non può prendere una decisione allo stato degli atti. In questo caso il legislatore ha messo a disposizione del giudice uno strumento che gli consente, sia d’ufficio che su richiesta di parte, di acquisire ulteriori elementi al fine di prendere una decisione. 

Occorre però analizzare attentamente la norma in questione che non costituisce un vero e proprio diritto di prova delle le parti. L’articolo 422 viene spesso messo in correlazione con l’articolo 507 c.p.p. per via della somiglianza con il simile istituto di natura dibattimentale: entrambe le norme, infatti, sono accomunate dal requisito dell’assoluta necessità e/o indispensabilità della prova da assumere ai fini della decisione. 

Tale somiglianza però non deve essere fuorviante. Nessuna delle due norme può definirsi esplorativa: tali strumenti infatti non possono essere attivati dal giudice semplicemente per “schiarirsi le idee” o per aggiungere sic et simpliciter ulteriori elementi al proprio vaglio, ma devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per acquisire una prova che risulta indispensabile ai fini della decisione. Se non è esplorativo il 507 c.p.p., che trova il suo ambito di applicazione nel dibattimento, tantomeno può esserlo il 422 c.p.p., che opera in una fase processuale (l’udienza preliminare) che non costituisce il “terreno tipico” per l’assunzione delle prove. 

Le due norme, come su esposto, sono accomunate dal requisito dell’assoluta necessità/indispensabilità, ma sono caratterizzate da un’importante differenza: mentre l’articolo 507 (e così anche l'articolo 441 comma 5 c.p.p.) è finalizzato a prendere in dibattimento una decisione, quale che essa sia (sentenza di assoluzione o di condanna), l’articolo 422 c.p.p. è orientato unicamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Ciò significa che il giudice deve essere già orientato alla sentenza di non luogo, deve percepire ex ante la concreta possibilità di emettere una pronuncia di non luogo a procedere e l’integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. gli fornisce quell’elemento in più che concretizza e orienta definitivamente il suo convincimento.

Come è stato osservato (link in calce) <<siamo in presenza di una regola invertita [quanto al dubbio ragionevole]: nel giudizio di accertamento della responsabilità il dubbio opera pro reo; nel giudizio preliminare, al contrario, il dubbio è il propellente dell’azione penale. Una conseguenza che, al di là dei tecnicismi, appare irragionevole e in contrasto con la percezione di giustizia: justice must not only be done, it must also be seen to be done)>>.  

Invero, se il giudice propende per dar seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, non ha alcuna possibilità di servirsi del 422 c.p.p.: l’integrazione probatoria infatti deve essere utilizzata solo quando dinnanzi al GUP si prospetta una prova potenzialmente decisiva che gli consente di emettere una sentenza di non luogo e non può essere utilizzata al solo fine di acquisire ulteriori elementi idonei a giustificare l’emissione di un decreto che dispone il giudizio. In tal caso si andrebbe al di fuori dalle maglie dell’udienza preliminare, andando ben oltre la funzione di udienza filtro e ricadendo banalmente in questioni di merito che da rimandare inevitabilmente al dibattimento. 

Il legislatore pertanto, nel progettare l’integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p., ha configurato un istituto perfettamente compatibile con la funzione e lo scopo dell’udienza preliminare, mettendo a disposizione del giudice uno strumento che gli consente di acquisire un elemento decisivo al fine di esaurire il procedimento in udienza preliminare, ma che al tempo stesso non trascende nel diritto alla prova tipico del dibattimento. Occorre infatti precisare che, non trovandoci nella fase dibattimentale, qualora il giudice decida di emettere il decreto che dispone il giudizio, la prova acquisita ex art. 422 c.p.p. non potrà essere inserita nel fascicolo del dibattimento.


Per approfondimenti e precedenti rimandiamo al link:  Il giudizio preliminare e il criterio prognostico - Il Penalista