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07 ottobre 2020

Nel processo penale è legittima la notifica a mezzo pec tra difensori - Pubblichiamo l'informazione in attesa che il legislatore abbandoni i "piccioni viaggiatori" ... - Cass. pen., sez. 2, 22 settembre 2020 n. 26506 (ud. 22.7.2020, dep. 22.9.2020) , Pres. Verga Giovanna, Rel. Messini D'Agostini Pietro)

In attesa di un intervento legislativo organico, continua a regnare la confusione sotto il cielo delle notifiche a mezzo pec.

Qualche giorno fa, su questo sito (Inammissibile l'impugnazione a mezzo pec, anche durante l'emergenza Covid-19)avevamo pubblicato la notizia della sentenza con la quale la Cassazione ha ritenuto illegittima l'impugnazione a mezzo pec.

Con la decisione della Cass. pen., sez. 2, del 22 settembre 2020 n. 26506 qui in commento, la Suprema Corte ha invece ribadito il suo costante orientamento circa la validità della notifica a mezzo pec tra difensori nel processo penale (si pensi, ad esempio, alla notifica dell'istanza di revoca e/o di sostituzione delle misure cautelare in materia di reati commessi con violenza sulla persona, art. 299 comma 3 c.p.p.).

In sentenza si è precisato che <<Dal disposto dell'art. 16 d.l. n. 179/2012 non può trarsi la conseguenza secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla pec per le proprie comunicazioni. Infatti, la disposizione preclude solo l’utilizzo della notifica a mezzo pec a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato (persona fisica), mentre per le notificazioni fra difensori la notifica a mezzo pec è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti”.

Nel caso scrutinato, il giudice di legittimità ha cassato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso l'ordinanza di rigetto di una richiesta di revoca della misura cautelare, che il difensore dell'indagato aveva notificato a mezzo pec al difensore delle persone offese.

In effetti, e rispettivamente secondo il combinato disposto dagli 152 c.p.p. e 48 d. lgs 82/2005, <<le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento>> (art. 152 c.p.p. cit.) mentre <<1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche >> (art. 48 d. lgs 82/2005 cit.). 

La Corte ha quindi osservato che << Il Collegio condivide i principi espressi da questa Corte in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame. Si è affermato, infatti, che dal disposto dell'art. 16 del decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221), norma che disciplina l'utilizzo della PEC da parte delle cancellerie, non può trarsi la conseguenza secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla posta elettronica certificata per le proprie comunicazioni. La stessa disposizione preclude soltanto l'utilizzo della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica), mentre per le notificazioni fra difensori occorre far riferimento a quanto previsto dagli artt. 152 cod. pro. pen. ... e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [...]. Questa Corte, inoltre, ha già affermato come debba essere consentito alle parti private di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui ciò sia necessario per rendere effettive le facoltà processuali alle stesse riconosciute, come nel caso di una richiesta di rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen. da notificare dagli imputati alle parti civili (Sez. 5, n. 55886 del 02/10/2018, Giustini, Rv. 244603) ovvero di presentazione delle richieste e delle memorie al giudice competente nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, dep. 2019, Giacalone, Rv. 275185; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, dep. 2019, Benigno, Rv. 275600; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Barzanti, Rv, 272692). Anche nel caso della notificazione della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, da effettuare ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. al difensore della persona offesa, sussistono evidenti esigenze di celerità: "la peculiarità della norma in esame è che l'onere dell'avviso condiziona la procedibilità delle istanze de libertate e quindi - in concreto - l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato o dell'imputato e l'interesse di costoro a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l'esame delle loro richieste in una materia così delicata quale quella della libertà personale. Appare dunque evidente che tale situazione comporta necessariamente il contemperamento di due diversi ordini di beni tutelati e costituzionalmente rilevanti: da un canto i diritti di libertà e di difesa delle persone indagate o imputate e dall'altro i diritti di tutela della vita privata, dell'incolumità personale e dell'esercizio delle proprie facoltà delle persone offese dal reato. Tale contemperamento risulta raggiunto ove la vittima del reato abbia provveduto agli adempimenti previsti dal citato articolo  art. 299, comma 3, cod. proc. pen.; in tali ipotesi, infatti, la parte offesa mostra quell'interesse a conoscere le vicende processuali di colui che ha esercitato e può continuare a esercitare violenza nei suoi confronti e al contempo mette l'indagato o l'imputato nelle condizioni di effettuare celermente le notifiche necessarie a consentire la definizione del procedimento incidentale de libertate che lo riguarda» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020, Cangemi, Rv. 278483; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 12325 del 03/02/2016, Spada, Rv. 266435)>>