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20 gennaio 2021

Il dibattito intorno alle nuove impugnazioni pec: il punto di vista de La Spezia. Pubblichiamo le linee guida spezzine



Calcisticamente rivali e con l'aggiunta che la straordinaria avventura della squadra de La Spezia in serie A è anche merito di un allenatore e di alcuni giocatori del (fu) Trapani calcio, i colleghi della Camera Penale de La Spezia, e il suo Presidente Andrea Lazzoni, sono cari amici della nostra Camera Penale e punto di riferimento e di confronto nel dibattito sui temi della giustizia.

Era dunque naturale che, sia pure a distanza, ci confrontassimo con loro sulle novità legislative del Natale 2020, con particolare riferimento a quelle che destano maggiori dubbi per quanto approssimata è la tecnica legislativa.


Pubblichiamo ora le recenti linee guida de La Spezia, sottoscritte qualche giorno tra la Camera Penale, il COA e il Tribunale (domani pubblicheremo i recenti lavori dell'Osservatorio del distretto della Corte d'appello di Palermo).

Come scrive il Presidente della Camera penale spezzina, Andrea Lazzoni, il documento <<è frutto delle riflessioni di un gruppo di lavoro ristretto che non si è limitato alla semplice elaborazione delle istruzioni operative, ma ha preso in considerazione alcuni profili critici della disciplina introdotta dalla L. 176/20 in vigore dal 25/12/2020.

Segnatamente, i nodi critici riguardano: 

1) il deposito di appelli o riesami in materia cautelare reale per i quali la legge prevede, a pena di inammissibilità, il deposito telematico non già presso il Tribunale competente a decidere bensì presso il Tribunale del luogo dove ha sede la Corte d'Appello del distretto, 

2) le nuove ipotesi di inammissibilità, che può essere direttamente dichiarata dal giudice a quo (art. 24 co. 6 sexies e septies).

Mi limito a sottolineare che il richiamo integrale all'art. 591 cpp contenuto nelle linee guida (e, quindi, in particolare al comma terzo e alla previsione della necessaria notifica dell'ordinanza anche al fine dell'eventuale ricorso per Cassazione) è una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che, ad oggi, non è stata ancora verificata sul campo e tanto meno avallata da pronunce giurisprudenziali>>.

La raccomandazione spezzina è, quindi, quella di limitare allo strettamente necessario le modalità di deposito telematico di qualunque atto d'impugnazione preferendo le modalità di deposito cartaceo che restano comunque in vigore.

Qui 👉le linee guida spezzine